Art. 9 PFU derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita 1. I produttori e gli importatori di pneumatici, direttamente od indirettamente tramite loro forme associate, raccolgono e gestiscono gli PFU provenienti da veicoli a fine vita, dietro corrispettivo pagato dal fondo di cui al comma 6 per la copertura dei costi sostenuti ed anche in alternativa ad altri soggetti autorizzati a garanzia di una maggior competitivita' economica, gli PFU provenienti da veicoli a fine vita. 2. Sono confermate la vigenza e l'operativita' del comitato di gestione degli PFU istituito, presso l'Automobile Club d'Italia (ACI), dall'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82. La composizione ed il funzionamento del comitato sono disciplinati dal presente articolo. 3. Il comitato e' composto da cinque membri, uno designato dalle associazioni dei produttori, importatori e rivenditori di autoveicoli, motoveicoli e macchine movimento terra, uno dalle associazioni dei produttori e importatori degli pneumatici, uno dalle Associazioni dei demolitori di veicoli, uno designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e uno designato dall'ACI, che ne assume la presidenza. 4. Il comitato e i produttori e gli importatori degli pneumatici e le loro forme associate, valutano periodicamente e congiuntamente le attivita' di cui al presente articolo allo scopo di ottimizzarne efficacia, efficienza ed economicita' e per ricercare soluzioni condivise ad eventuali criticita' emergenti. 5. I produttori, gli importatori di pneumatici, le loro forme associate di gestione e gli altri soggetti autorizzati di cui al comma 1 concordano con i demolitori ed eventuali loro forme associate di gestione le attivita' di ritiro e recupero degli PFU ed i relativi costi. 6. Il comitato individua, con le modalita' di cui al comma 11, sulla base della documentazione fornita dai produttori e dagli importatori degli pneumatici, nonche' dagli altri soggetti autorizzati, l'entita' del contributo per la copertura dei costi di raccolta e gestione degli pneumatici dei veicoli a fine vita nell'anno solare successivo e lo comunica, entro il 31 ottobre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il quale, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti. Il contributo e' riscosso dal rivenditore del veicolo all'atto della vendita di ogni veicolo nuovo nel territorio nazionale e versato nel fondo costituito presso l'Automobile Club Italia (ACI) dall'articolo 7, comma 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82, di cui e' confermata l'operativita' e la vigenza. La gestione del fondo, ispirata a criteri di efficienza, efficacia ed economicita', e' affidata all'ACI con la vigilanza del comitato. I rivenditori hanno l'obbligo di esazione del contributo che deve essere indicato in modo chiaro in una riga separata nella fattura di vendita. 7. I produttori e gli importatori di pneumatici, le loro forme associate di gestione e gli altri soggetti autorizzati di cui al comma 1 comunicano al comitato, entro il 30 settembre di ciascun anno, le stime degli oneri relativi alle componenti di costo per le attivita' di gestione, ai fini dell'aggiornamento del contributo per l'anno solare successivo, da determinare con la procedura di cui al comma 6. Il comitato provvede a fornire ai consumatori, attraverso adeguate forme di pubblicita', informazioni sulle componenti di costo che concorrono alla formazione del contributo e sulle finalita' dello stesso. Eventuali avanzi derivanti dalla gestione annuale del fondo devono essere utilizzati per la riduzione del contributo ambientale nei due esercizi successivi ovvero per la gestione degli PFU anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d'intesa o accordo comunque denominato. Il comitato, avvalendosi degli uffici dell'ACI, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un resoconto circa l'attivita' svolta nell'anno precedente, comprensivo della relazione sulla gestione e del rendiconto economico relativi all'esercizio precedente forniti da ACI corredati dalle valutazioni del comitato stesso. 8. I corrispettivi di cui al comma 7 sono fatturati al fondo di cui al comma 6, dai produttori e dagli importatori di pneumatici o eventuali loro forme associate, ovvero dagli altri soggetti autorizzati e pagati dal fondo. 9. Gli obiettivi di recupero e riciclo degli PFU provenienti da veicoli a fine vita rimangono all'interno dei target di responsabilita' della filiera dei veicoli a fine vita. Gli PFU provenienti dalla demolizione di tali veicoli, non vengono considerati nel computo delle quantita' di cui all'articolo 3. Gli PFU provenienti da veicoli a fine vita sono conteggiati ai fini del calcolo degli obiettivi di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni. 10. I centri di raccolta conferenti gli PFU provenienti dai veicoli a fine vita al sistema di gestione previsto dal presente articolo, inseriscono i predetti quantitativi di PFU nel modello di dichiarazione ambientale, cosi' come indicato all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni. 11. Il contributo deve garantire la copertura dei costi di gestione degli PFU e dei costi di gestione e di amministrazione del Comitato e del fondo di cui al comma 6 ed e' commisurato alla tipologia degli pneumatici a cui si riferisce. I parametri tecnici per l'individuazione delle diverse tipologie di contributo sono quelli di cui all'Allegato IX.
Note all'art. 9: - Il testo dell'art. 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82 (Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'art. 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale), abrogato dal presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 2011, n. 131, recava: «PFU derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita». - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2 e 2-bis del citato decreto legislativo n. 209 del 2003: «Art. 7 (Reimpiego e recupero). - (Omissis). 2. Gli operatori economici garantiscono che: a) entro il 1° gennaio 2006, per i veicoli fuori uso prodotti a partire dal 1° gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e di recupero e' pari almeno all'85 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio per gli stessi veicoli e' pari almeno all'80 per cento del peso medio per veicolo e per anno; per i veicoli prodotti anteriormente al 1° gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e di recupero e' pari almeno al 75 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio e' pari almeno al 70 per cento del peso medio per veicolo e per anno; b) entro il 1° gennaio 2015, per tutti i veicoli fuori uso la percentuale di reimpiego e di recupero e' pari almeno al 95 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio e' pari almeno all'85 per cento del peso medio per veicolo e per anno. 2-bis. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, i responsabili degli impianti di trattamento comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, e' modificato con le modalita' previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti alla predetta comunicazione anche tutti coloro che esportano veicoli fuori uso o loro componenti.».