Art. 9 
 
        PFU derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita 
 
  1. I produttori e gli importatori di  pneumatici,  direttamente  od
indirettamente tramite loro forme associate, raccolgono e  gestiscono
gli PFU provenienti da veicoli  a  fine  vita,  dietro  corrispettivo
pagato dal fondo di cui  al  comma  6  per  la  copertura  dei  costi
sostenuti ed anche in alternativa ad  altri  soggetti  autorizzati  a
garanzia di una maggior competitivita' economica, gli PFU provenienti
da veicoli a fine vita. 
  2. Sono confermate la vigenza  e  l'operativita'  del  comitato  di
gestione degli  PFU  istituito,  presso  l'Automobile  Club  d'Italia
(ACI),  dall'articolo  7,  comma  2,   del   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  11  aprile
2011, n. 82. La composizione ed il funzionamento  del  comitato  sono
disciplinati dal presente articolo. 
  3. Il comitato e' composto da cinque membri,  uno  designato  dalle
associazioni   dei   produttori,   importatori   e   rivenditori   di
autoveicoli,  motoveicoli  e  macchine  movimento  terra,  uno  dalle
associazioni dei produttori e importatori degli pneumatici, uno dalle
Associazioni dei demolitori di veicoli, uno designato  dal  Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti e  uno  designato  dall'ACI,
che ne assume la presidenza. 
  4. Il comitato e i produttori e gli importatori degli pneumatici  e
le loro forme associate, valutano periodicamente e congiuntamente  le
attivita' di cui al presente  articolo  allo  scopo  di  ottimizzarne
efficacia, efficienza  ed  economicita'  e  per  ricercare  soluzioni
condivise ad eventuali criticita' emergenti. 
  5. I produttori, gli  importatori  di  pneumatici,  le  loro  forme
associate di gestione e gli altri  soggetti  autorizzati  di  cui  al
comma 1 concordano con i demolitori ed eventuali loro forme associate
di gestione le attivita' di ritiro e recupero degli PFU ed i relativi
costi. 
  6. Il comitato individua, con le modalita'  di  cui  al  comma  11,
sulla base  della  documentazione  fornita  dai  produttori  e  dagli
importatori  degli   pneumatici,   nonche'   dagli   altri   soggetti
autorizzati, l'entita' del contributo per la copertura dei  costi  di
raccolta  e  gestione  degli  pneumatici  dei  veicoli  a  fine  vita
nell'anno solare successivo e lo comunica, entro  il  31  ottobre  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  il
quale,  se  necessario,  richiede  integrazioni  e  chiarimenti.   Il
contributo e' riscosso dal rivenditore  del  veicolo  all'atto  della
vendita di ogni veicolo nuovo nel territorio nazionale e versato  nel
fondo costituito presso l'Automobile Club Italia (ACI)  dall'articolo
7, comma 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82,  di  cui  e'  confermata
l'operativita' e la  vigenza.  La  gestione  del  fondo,  ispirata  a
criteri di efficienza, efficacia ed economicita', e' affidata all'ACI
con la vigilanza del  comitato.  I  rivenditori  hanno  l'obbligo  di
esazione del contributo che deve essere indicato in  modo  chiaro  in
una riga separata nella fattura di vendita. 
  7. I produttori e gli importatori  di  pneumatici,  le  loro  forme
associate di gestione e gli altri  soggetti  autorizzati  di  cui  al
comma 1 comunicano al comitato, entro  il  30  settembre  di  ciascun
anno, le stime degli oneri relativi alle componenti di costo  per  le
attivita' di gestione, ai fini dell'aggiornamento del contributo  per
l'anno solare successivo, da determinare con la procedura di  cui  al
comma 6. Il comitato provvede a fornire  ai  consumatori,  attraverso
adeguate forme di pubblicita', informazioni sulle componenti di costo
che concorrono alla formazione del contributo e sulle finalita' dello
stesso. Eventuali avanzi derivanti dalla gestione annuale  del  fondo
devono essere utilizzati per la riduzione del  contributo  ambientale
nei due esercizi successivi ovvero per la gestione  degli  PFU  anche
qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di  programma,
protocollo d'intesa  o  accordo  comunque  denominato.  Il  comitato,
avvalendosi degli uffici dell'ACI, entro il 31 maggio di  ogni  anno,
trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare un resoconto circa l'attivita' svolta nell'anno  precedente,
comprensivo della relazione sulla gestione e del rendiconto economico
relativi all'esercizio precedente  forniti  da  ACI  corredati  dalle
valutazioni del comitato stesso. 
  8. I corrispettivi di cui al comma 7 sono fatturati al fondo di cui
al comma 6, dai  produttori  e  dagli  importatori  di  pneumatici  o
eventuali  loro  forme  associate,  ovvero   dagli   altri   soggetti
autorizzati e pagati dal fondo. 
  9. Gli obiettivi di recupero e riciclo  degli  PFU  provenienti  da
veicoli  a  fine   vita   rimangono   all'interno   dei   target   di
responsabilita' della filiera  dei  veicoli  a  fine  vita.  Gli  PFU
provenienti  dalla  demolizione  di   tali   veicoli,   non   vengono
considerati nel computo delle quantita' di cui  all'articolo  3.  Gli
PFU provenienti da veicoli a fine vita sono conteggiati ai  fini  del
calcolo degli obiettivi di cui all'articolo 7, comma 2,  del  decreto
legislativo  24  giugno  2003,  n.  209  e  successive  modifiche  ed
integrazioni. 
  10. I centri di raccolta conferenti gli PFU provenienti dai veicoli
a fine vita al sistema di gestione previsto  dal  presente  articolo,
inseriscono  i  predetti  quantitativi  di   PFU   nel   modello   di
dichiarazione ambientale, cosi' come indicato all'articolo  7,  comma
2-bis, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.  209  e  successive
modifiche ed integrazioni. 
  11. Il contributo deve garantire la copertura dei costi di gestione
degli PFU e dei costi di gestione e di amministrazione del Comitato e
del fondo di cui al comma 6 ed e' commisurato  alla  tipologia  degli
pneumatici  a   cui   si   riferisce.   I   parametri   tecnici   per
l'individuazione delle diverse tipologie di contributo sono quelli di
cui all'Allegato IX. 
 
          Note all'art. 9: 
              -  Il  testo  dell'art.  7  del  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  11
          aprile 2011, n.  82  (Regolamento  per  la  gestione  degli
          pneumatici fuori uso (PFU),  ai  sensi  dell'art.  228  del
          decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  e  successive
          modificazioni  e  integrazioni,  recante  disposizioni   in
          materia  ambientale),  abrogato   dal   presente   decreto,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 2011,  n.
          131, recava: «PFU derivanti da demolizione  dei  veicoli  a
          fine vita». 
              - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2 e 2-bis  del
          citato decreto legislativo n. 209 del 2003: 
              «Art. 7 (Reimpiego e recupero). - (Omissis). 
              2. Gli operatori economici garantiscono che: 
                a) entro il 1° gennaio 2006, per i veicoli fuori  uso
          prodotti a partire dal 1° gennaio 1980, la  percentuale  di
          reimpiego e di recupero e' pari almeno all'85 per cento del
          peso medio per veicolo e  per  anno  e  la  percentuale  di
          reimpiego e di riciclaggio per gli stessi veicoli  e'  pari
          almeno all'80 per cento del peso medio per  veicolo  e  per
          anno; per i veicoli prodotti anteriormente  al  1°  gennaio
          1980, la percentuale di reimpiego e  di  recupero  e'  pari
          almeno al 75 per cento del peso medio  per  veicolo  e  per
          anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio e' pari
          almeno al 70 per cento del peso medio  per  veicolo  e  per
          anno; 
                b) entro il 1° gennaio  2015,  per  tutti  i  veicoli
          fuori uso la percentuale di reimpiego e di recupero e' pari
          almeno al 95 per cento del peso medio  per  veicolo  e  per
          anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio e' pari
          almeno all'85 per cento del peso medio per  veicolo  e  per
          anno. 
              2-bis. Al fine di verificare  il  raggiungimento  degli
          obiettivi di cui al comma 2, i responsabili degli  impianti
          di trattamento comunicano annualmente i  dati  relativi  ai
          veicoli trattati ed  ai  materiali  derivanti  da  essi  ed
          avviati   al   recupero,   avvalendosi   del   modello   di
          dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994,
          n. 70, che, a tale fine, e'  modificato  con  le  modalita'
          previste dalla stessa legge n. 70  del  1994.  Sono  tenuti
          alla  predetta  comunicazione  anche   tutti   coloro   che
          esportano veicoli fuori uso o loro componenti.».