Art. 15. 
 
(Modifiche  all'articolo  4-bis,  comma  3,  del   decreto-legge   21
settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla  legge  18
                       novembre 2019, n. 133) 
 
  1. L'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre  2019,
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre  2019,
n. 133, e' sostituito dai seguenti: 
    "3. Fino alla data di entrata in vigore  del  primo  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui  all'articolo  2,  comma
1-ter, del decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituito dal
comma 1, lettera c), numero 3), del presente  articolo,  fatta  salva
l'applicazione degli articoli 1 e 2 del  citato  decreto-legge,  come
modificati dal presente articolo, sono soggetti alla notifica di  cui
al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del  2012
l'acquisto a qualsiasi  titolo  di  partecipazioni  in  societa'  che
detengono  beni  e  rapporti  nei  settori  di  cui  all'articolo  4,
paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), ivi inclusi,  nel  settore
finanziario, quello creditizio e assicurativo, del  regolamento  (UE)
2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019. 
    3-bis. Al  fine  di  contrastare  l'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 e contenerne gli effetti negativi, fino al 31 dicembre 2020: 
      a) sono soggetti all'obbligo di notifica  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, anche le  delibere,
gli atti o le operazioni, adottati da un'impresa che detiene  beni  e
rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere  a),
b), c), d) ed e) del regolamento  (UE)  2019/452,  ivi  inclusi,  nel
settore  finanziario,  quello  creditizio  ed  assicurativo,   ovvero
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di
cui al citato articolo  2,  comma  1-ter,  che  abbiano  per  effetto
modifiche della titolarita', del controllo o della disponibilita'  di
detti attivi o il cambiamento della loro destinazione; 
      b) sono soggetti all'obbligo di notifica  di  cui  al  comma  5
dell'articolo 2  del  medesimo  decreto-legge  n.  21  del  2012,  in
relazione ai beni e ai rapporti di cui al comma  1  dell'articolo  2,
del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, nonche' ai beni e rapporti
nei settori indicati alla lettera a), ovvero individuati con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al  citato  articolo
2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012, anche gli  acquisti
a qualsiasi titolo di partecipazioni, da parte  di  soggetti  esteri,
anche  appartenenti  all'Unione  europea,  di   rilevanza   tale   da
determinare  l'insediamento  stabile   dell'acquirente   in   ragione
dell'assunzione del controllo della societa' la cui partecipazione e'
oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice  civile
e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, nonche' gli acquisti di  partecipazioni,  da  parte  di  soggetti
esteri non appartenenti all'Unione  europea,  che  attribuiscono  una
quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento,
tenuto conto delle azioni o quote gia' direttamente o  indirettamente
possedute, e il  valore  complessivo  dell'investimento  sia  pari  o
superiore a un  milione  di  euro,  e  sono  altresi'  notificate  le
acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del  15  per
cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento; 
      c) la disposizione di cui all'articolo 2, comma 6, lettera  a),
del decreto-legge  n.  21  del  2012,  si  applica  anche  quando  il
controllo ivi previsto sia esercitato da un'amministrazione  pubblica
di uno Stato membro dell'Unione europea. 
    3- ter. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, commi  6  e
7, del citato decreto-legge n.  21  del  2012,  come  modificato  dal
presente articolo. 
    3-quater. Le disposizioni di  cui  ai  commi  3  e  3-bis  aventi
vigenza fino al 31  dicembre  2020  si  applicano  nei  confronti  di
delibere, atti o operazioni, nonche' di acquisti  di  partecipazioni,
rilevanti ai fini degli obblighi di notifica di cui ai commi  2  e  5
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, per  i  quali  tale
obbligo sia sorto nel predetto arco temporale, ancorche' la  notifica
sia intervenuta successivamente o sia stata omessa.  Restano  validi,
anche successivamente al termine di cui al 31 dicembre 2020, gli atti
e i provvedimenti adottati a seguito di esercizio dei poteri speciali
in applicazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis, e sono  fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
degli stessi atti e  provvedimenti  successivamente  al  decorso  del
predetto termine. Fermo restando  l'obbligo  di  notifica,  i  poteri
speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.  21  del  2012  e
relativi a societa' che detengono beni e rapporti nei settori di  cui
all'articolo 4, paragrafo  1,  lettere  a),  b),  c),  d)  e  e)  del
regolamento (UE) 2019/452,  ivi  inclusi,  nel  settore  finanziario,
quello creditizio ed assicurativo, si applicano nella misura  in  cui
la tutela degli interessi essenziali dello Stato,  ovvero  la  tutela
della  sicurezza  e  dell'ordine  pubblico,  previsti  dal   medesimo
articolo 2 non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza  di  una
specifica regolamentazione di settore."