Art. 16. 
 
(Modifiche al decreto-legge 15 marzo  2012,  n.  21,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56) 
 
  1.  Al  decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 1, comma 8-bis, e' aggiunto  infine  il  seguente
periodo: "Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al
presente articolo, anche in assenza della notifica di cui ai commi  4
e 5, la Presidenza del Consiglio puo' avviare il procedimento ai fini
dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 1, lettere a), b)
e c). A tale  scopo,  trovano  applicazione  i  termini  e  le  norme
procedurali previste dal presente articolo, nonche'  dal  regolamento
di cui al comma 8. Il termine di  quarantacinque  giorni  di  cui  ai
commi  4  e  5  decorre  dalla  conclusione   del   procedimento   di
accertamento della violazione dell'obbligo di notifica."; 
    b) all'articolo 1-bis, comma 2, ultimo periodo,  dopo  le  parole
"l'integrita' e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano"
sono inserite le seguenti: ", compresi quelli individuati sulla  base
dei principi e delle linee guida elaborate a livello internazionale e
dall'Unione europea"; 
    c) all'articolo 1-bis, comma 3-bis: 
      1) al decimo periodo,  le  parole  "dall'ultimo  periodo"  sono
sostituite dalle seguenti: "dall'undicesimo periodo"; 
      2) sono aggiunti  infine  i  seguenti  periodi:  "Nei  casi  di
violazione degli obblighi di notifica di cui  al  presente  articolo,
anche in assenza della notifica, la  Presidenza  del  Consiglio  puo'
avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio  dei  poteri
speciali. A tale scopo, trovano applicazione i  termini  e  le  norme
procedurali previste dal presente comma. Il termine di trenta  giorni
di cui al presente comma decorre dalla conclusione  del  procedimento
di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica."; 
    d) all'articolo 2, dopo il  comma  8,  e'  aggiunto  il  seguente
comma: "8-bis. Nei casi di violazione degli obblighi di  notifica  di
cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di  cui  ai
commi 2, 2-bis e 5, la  Presidenza  del  Consiglio  puo'  avviare  il
procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali.  A
tale scopo, trovano applicazione i termini  e  le  norme  procedurali
previste dal presente articolo, nonche' dal  regolamento  di  cui  al
comma 9. Il termine di quarantacinque giorni di cui ai commi  4  e  6
decorre dalla conclusione  del  procedimento  di  accertamento  della
violazione dell'obbligo di notifica."; 
    e) all'articolo 2-bis sono aggiunti i seguenti commi: 
      "2. Al fine  di  raccogliere  elementi  utili  all'applicazione
degli articoli 1, 1-bis e 2, il gruppo di coordinamento istituito  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 6 agosto 2014 puo' richiedere a  pubbliche  amministrazioni,
enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi che ne  siano
in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti. 
      3. Ai medesimi fini di cui al comma precedente,  la  Presidenza
del Consiglio puo' stipulare convenzioni o protocolli di  intesa  con
istituti o enti di ricerca."