Art. 17. 
 
(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
                               n. 58) 
 
  1. All'articolo 120 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 2-bis, le  parole  "ad  elevato  valore  corrente  di
mercato e" sono soppresse; 
    b) al comma 4-bis, e' aggiunto infine il  seguente  periodo:  "La
CONSOB puo', con provvedimento motivato da esigenze di  tutela  degli
investitori nonche' di  efficienza  e  trasparenza  del  mercato  del
controllo societario e del mercato dei capitali,  prevedere,  per  un
limitato periodo di tempo, in aggiunta alle soglie indicate nel primo
periodo del presente comma una soglia del 5 per cento per societa' ad
azionariato particolarmente diffuso."