Art. 17. (Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) 1. All'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2-bis, le parole "ad elevato valore corrente di mercato e" sono soppresse; b) al comma 4-bis, e' aggiunto infine il seguente periodo: "La CONSOB puo', con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonche' di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, in aggiunta alle soglie indicate nel primo periodo del presente comma una soglia del 5 per cento per societa' ad azionariato particolarmente diffuso."