Art. 7 Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione degli articoli del presente decreto, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.