Art. 63 
 
         Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti 
 
  1.  Gli  aiuti  concessi  ai  sensi   della   Comunicazione   della
Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19" e successive modifiche e  integrazioni,  sono
concessi  in  osservanza  degli  obblighi  previsti  dal  regolamento
recante la disciplina per il  funzionamento  del  Registro  nazionale
degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24  dicembre
2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  31
maggio 2017, n. 115, fatti salvi gli aiuti nei settori agricoltura  e
pesca che sono registrati  nei  registri  SIAN-  Sistema  Informativo
Agricolo  Nazionale  e  SIPA  -  Sistema  Italiano  della   Pesca   e
dell'Acquacoltura. 
  2. Ciascuna misura di agevolazione adottata ai sensi degli articoli
da 54 a 60 del presente decreto deve essere identificata,  attraverso
l'indicazione del codice unico identificativo  «Codice  Aiuto  RNA  -
CAR», acquisito dal Dipartimento delle  politiche  europee  ai  sensi
dell'articolo 8  del  citato  decreto  31  maggio  2017,  n.  115  ed
assegnato a ciascuno  dei  regimi-quadro  autorizzati  ai  sensi  dei
precitati articoli. La registrazione  di  ciascuna  misura  di  aiuto
adottata dagli enti di cui al comma 1 dei predetti articoli  e  degli
aiuti  concessi  ai  singoli  beneficiari  e'  operata  dai  soggetti
competenti, sotto la propria responsabilita'.