Art. 10 Piano di monitoraggio e relativi aggiornamenti 1. Il Comitato pubblica annualmente la lista aggiornata degli operatori aerei amministrati dall'Italia, avvalendosi dei dati di emissione raccolti dall'organizzazione intergovernativa per il controllo del traffico aereo a livello europeo, Eurocontrol, e relativi al precedente anno di volo e dell'elenco degli operatori aerei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o). 2. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della lista di cui al comma 1, l'operatore inserito per la prima volta in tale lista invia al Comitato il Piano di monitoraggio. 3. L'operatore aereo amministrato dall'Italia aggiorna ed invia al Comitato il Piano di monitoraggio delle emissioni: a. in caso di modifica del sistema di monitoraggio, entro trenta giorni dal momento in cui la modifica e' stata accertata; b. entro il 31 dicembre di ogni anno di inclusione nel campo di applicazione, nel caso di modifiche non sostanziali, come definite nei relativi regolamenti unionali e, comunque, almeno tre mesi prima dell'avvio di ogni periodo di scambio delle quote di gas ad effetto serra. 4. Il Comitato, entro il termine di 45 giorni dall'invio del suindicato Piano, ne verifica la conformita' alle disposizioni vigenti. Il termine e' sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori informazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni. 5. Gli operatori aerei soggetti alla disciplina del presente decreto eleggono domicilio nel territorio della Repubblica italiana: a) in occasione dell'aggiornamento del piano di monitoraggio, se gia' inclusi nell'elenco di cui al comma 1; b) all'atto dell'invio del primo piano di monitoraggio di cui al comma 2, se non inclusi nell'elenco di cui al comma 1.