Art. 5 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente capo  si  applicano,  salvo  quanto
previsto al comma 2, all'assegnazione e al rilascio di quote  per  le
attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato I  svolte  da  un
operatore aereo amministrato dall'Italia, come definito  all'articolo
3, comma 1, lettera ff). Sono escluse dall'ambito di applicazione del
trasporto aereo le attivita' di volo effettuate con aeromobili di cui
all'articolo 744, commi primo e quarto, del Codice della navigazione. 
  2.  Le  disposizioni  del  presente  capo  si  applicano,  inoltre,
all'operatore  di  trasporto  aereo  commerciale,  titolare   di   un
Certificato di  operatore  aereo  (COA)  ovvero  di  una  licenza  di
esercizio per il trasporto aereo e all'operatore di  trasporto  aereo
non commerciale, fatte salve le  esenzioni  di  cui  all'Allegato  1,
lettera J. 
  3. Dal 1° gennaio 2021 il numero di quote assegnate agli  operatori
aerei e' ridotto annualmente del fattore di riduzione lineare,  fatto
salvo il riesame in vista  dell'attuazione  di  una  misura  mondiale
basata sul mercato, a decorrere dal 2021. 
  4. In deroga agli articoli 12, paragrafo 2-bis, 14, paragrafo 3,  e
16  della  direttiva  2003/87/CE,  gli  obblighi  precisati  in  tali
disposizioni si  considerano  ottemperati  e  non  si  adotta  nessun
provvedimento  nei  confronti  degli  operatori  aerei   per   quanto
riguarda: 
    a) le emissioni prodotte dai voli da o per gli aerodromi  situati
in paesi non appartenenti allo Spazio Economico europeo in ogni  anno
civile  fino  31  dicembre  2023,  fatto  salvo  il  riesame  di  cui
all'articolo 28-ter della direttiva 2003/87/CE; 
    b) le emissioni prodotte dai voli tra un aerodromo situato in una
delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349  del  Trattato
sul funzionamento dell'Unione  europea  e  un  aerodromo  situato  in
un'altra regione dello Spazio economico europeo in ogni  anno  civile
fino al 31 dicembre 2023, fatto salvo il riesame di cui  all'articolo
28-ter della direttiva 2003/87/CE.