Art. 5 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente capo si applicano, salvo quanto previsto al comma 2, all'assegnazione e al rilascio di quote per le attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato I svolte da un operatore aereo amministrato dall'Italia, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera ff). Sono escluse dall'ambito di applicazione del trasporto aereo le attivita' di volo effettuate con aeromobili di cui all'articolo 744, commi primo e quarto, del Codice della navigazione. 2. Le disposizioni del presente capo si applicano, inoltre, all'operatore di trasporto aereo commerciale, titolare di un Certificato di operatore aereo (COA) ovvero di una licenza di esercizio per il trasporto aereo e all'operatore di trasporto aereo non commerciale, fatte salve le esenzioni di cui all'Allegato 1, lettera J. 3. Dal 1° gennaio 2021 il numero di quote assegnate agli operatori aerei e' ridotto annualmente del fattore di riduzione lineare, fatto salvo il riesame in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, a decorrere dal 2021. 4. In deroga agli articoli 12, paragrafo 2-bis, 14, paragrafo 3, e 16 della direttiva 2003/87/CE, gli obblighi precisati in tali disposizioni si considerano ottemperati e non si adotta nessun provvedimento nei confronti degli operatori aerei per quanto riguarda: a) le emissioni prodotte dai voli da o per gli aerodromi situati in paesi non appartenenti allo Spazio Economico europeo in ogni anno civile fino 31 dicembre 2023, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28-ter della direttiva 2003/87/CE; b) le emissioni prodotte dai voli tra un aerodromo situato in una delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e un aerodromo situato in un'altra regione dello Spazio economico europeo in ogni anno civile fino al 31 dicembre 2023, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28-ter della direttiva 2003/87/CE.