Art. 7 Modalita' per l'assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia 1. Per ciascun periodo indicato all'articolo 3-quater della direttiva 2003/87/CE ogni operatore aereo amministrato dall'Italia, ai fini dell'attribuzione di quote a titolo gratuito, presenta al Comitato apposita domanda corredata dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato I, che abbia svolto nell'anno di controllo, monitorati conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni ed al piano di monitoraggio delle «tonnellate-chilometro», nonche' verificati da un verificatore indipendente, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 41. 2. Fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28-ter della direttiva 2003/87/CE, per ciascun periodo indicato nell'articolo 3-quater della direttiva 2003/87/CE, la domanda e' presentata al Comitato dall'operatore almeno ventuno mesi prima dell'inizio del periodo a cui la domanda si riferisce e l'anno di controllo e' l'anno civile che si conclude ventiquattro mesi prima dell'inizio del periodo a cui la domanda si riferisce. 3. Il Comitato trasmette alla Commissione la domanda di cui al comma 1 che deve pervenire almeno diciotto mesi prima dell'inizio del periodo a cui tale domanda si riferisce.