Art. 7 
 
Modalita' per  l'assegnazione  delle  quote  di  emissioni  a  titolo
  gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia 
 
  1.  Per  ciascun  periodo  indicato  all'articolo  3-quater   della
direttiva 2003/87/CE ogni operatore aereo  amministrato  dall'Italia,
ai fini dell'attribuzione di quote a  titolo  gratuito,  presenta  al
Comitato  apposita  domanda  corredata   dei   dati   relativi   alle
tonnellate-chilometro per le attivita' di  trasporto  aereo  elencate
nell'allegato I, che abbia svolto nell'anno di controllo,  monitorati
conformemente   alle   disposizioni   sul   monitoraggio   e    sulla
comunicazione delle emissioni  ed  al  piano  di  monitoraggio  delle
«tonnellate-chilometro»,  nonche'  verificati  da   un   verificatore
indipendente, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 41. 
  2.  Fatto  salvo  il  riesame  di  cui  all'articolo  28-ter  della
direttiva 2003/87/CE,  per  ciascun  periodo  indicato  nell'articolo
3-quater della direttiva 2003/87/CE,  la  domanda  e'  presentata  al
Comitato dall'operatore almeno ventuno  mesi  prima  dell'inizio  del
periodo a cui la domanda si riferisce e l'anno di controllo e' l'anno
civile  che  si  conclude ventiquattro  mesi  prima  dell'inizio  del
periodo a cui la domanda si riferisce. 
  3. Il Comitato trasmette alla Commissione  la  domanda  di  cui  al
comma 1 che deve pervenire almeno diciotto mesi prima dell'inizio del
periodo a cui tale domanda si riferisce.