Art. 8 
 
Modalita' per l'assegnazione delle quote di  emissioni  di  cui  alla
  riserva  speciale  a   titolo   gratuito   agli   operatori   aerei
  amministrati dall'Italia 
 
  1. Per ciascun periodo di cui all'articolo 3-quater della direttiva
2003/87/CE, il 3% della quantita' totale di  quote  di  emissioni  da
assegnare e' accantonato  in  una  riserva  speciale  destinata  agli
operatori aerei. Puo' accedere alla riserva speciale, determinata con
la decisione di assegnazione della Commissione  europea  adottata  ai
sensi  dell'articolo  3-sexies,  paragrafo  3,  lettera   c),   della
direttiva 2003/87/CE l'operatore aereo amministrato  dall'Italia  che
si trova in una delle seguenti condizioni: 
    a) inizia ad esercitare un'attivita' di trasporto  aereo  di  cui
all'allegato I dopo l'anno di controllo per il quale i dati  relativi
alle tonnellate-chilometro sono  stati  trasmessi  dal  Comitato,  ai
sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 1, in relazione a un  periodo
di  cui  all'articolo  3-quater,   paragrafo   2,   della   direttiva
2003/87/CE; 
    b) i cui dati relativi alle tonnellate-chilometro sono  aumentati
mediamente di oltre il 18% annuo, tra  l'anno  di  controllo  per  il
quale    sono    stati    trasmessi    i    dati    relativi     alle
tonnellate-chilometro, ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo  1,
della  direttiva  2003/87/CE,  in  relazione  al   periodo   di   cui
all'articolo 3-quater, paragrafo 2,  della  stessa  direttiva  ed  il
secondo anno civile del periodo in questione. 
  2. L'attivita' di trasporto aereo di cui alle lettere a) e  b)  del
comma 1, per i quali si richiede  l'accesso  alle  quote  da  riserva
speciale  non  deve  essere  in  alcun  modo  collegata  ad  altra  o
precedente attivita' aerea, esercitata da altro  operatore  sia  esso
operatore aereo nuovo entrante oppure operatore aereo che  ha  subito
modifiche dell'assetto societario. 
  3. Al fine  di  evitare  la  doppia  assegnazione,  l'attivita'  di
trasporto aereo  e'  considerata  un  proseguimento  di  un'attivita'
esercitata in precedenza da un altro operatore aereo quando le stesse
attivita' di trasporto aereo mantengono il diritto di ricevere  quote
a titolo gratuito ovvero quando i  dati  delle  tonnellate-chilometro
relative  all'attivita'  oggetto  di  richiesta   sono   gia'   stati
sottoposti al vaglio del Comitato, ottenendo esito positivo. 
  4. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che  si  trova  nelle
condizioni per accedere alla riserva speciale, ai sensi del comma 1 e
delle eventuali norme specifiche emanate dalla  Commissione  europea,
presenta domanda al Comitato entro il 30 giugno del  terzo  anno  del
periodo di riferimento a cui si riferisce la domanda. 
  5. La domanda contiene almeno le seguenti informazioni: 
    a) i  dati  relativi  alle  tonnellate-chilometro,  monitorati  e
verificati conformemente alle disposizioni  sulle  verifiche  per  le
attivita'  di  trasporto  aereo  elencate  nell'allegato   I   svolte
dall'operatore aereo amministrato dall'Italia nel secondo anno civile
del periodo di riferimento al quale la domanda si riferisce; 
    b) le prove che i criteri di ammissibilita' ai sensi del comma  1
sono soddisfatti. 
  6. Nel caso degli operatori aerei amministrati dall'Italia  di  cui
al comma 1, lettera b), la domanda dell'operatore contiene almeno: 
    a) l'aumento percentuale delle  tonnellate-chilometro  registrato
dall'operatore aereo in questione tra  l'anno  di  controllo  per  il
quale    sono    stati    trasmessi    i    dati    relativi     alle
tonnellate-chilometro, ai sensi dell'articolo 7  e  delle  pertinenti
deliberazioni del Comitato, in relazione al corrispondente periodo di
riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo; 
    b) l'aumento, in termini  assoluti,  delle  tonnellate-chilometro
registrato dall'operatore aereo in questione tra l'anno di  controllo
per  il  quale  sono   stati   trasmessi   i   dati   relativi   alle
tonnellate-chilometro ai  sensi  del  medesimo  articolo  7  e  delle
pertinenti deliberazioni del Comitato, in relazione al corrispondente
periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo; 
    c) la quantita', in termini assoluti, eccedente la percentuale di
cui al comma 1, lettera b),  delle  tonnellate-chilometro  registrata
dall'operatore aereo in questione tra  l'anno  di  controllo  per  il
quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro
ai sensi del citato articolo 7 e delle pertinenti  deliberazioni  del
Comitato, in relazione al corrispondente periodo, ed il secondo  anno
civile di tale periodo. 
  7. Entro sei mesi dal termine per la  presentazione  della  domanda
indicato al comma 2, il Comitato,  previa  verifica,  trasmette  alla
Commissione europea le domande  degli  operatori  aerei  amministrati
dall'Italia di cui al comma 4 ad essa pervenute. 
  8. Entro tre mesi dalla  data  della  decisione  della  Commissione
europea   sull'assegnazione   della   riserva   speciale,   di    cui
dall'articolo 3-septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE,  il
Comitato calcola e pubblica: 
    a) l'assegnazione di quote di emissioni prelevate  dalla  riserva
speciale a ciascun operatore aereo per cui  ha  presentato  richiesta
alla Commissione. Tali quote sono calcolate considerando il parametro
di riferimento  di  cui  alla  decisione  della  Commissione  europea
sull'assegnazione  della  riserva  speciale  prevista   dall'articolo
3-septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE e moltiplicandolo: 
      1) nel caso di un operatore aereo amministrato  dall'Italia  di
cui  al  comma  1,   lettera   a),   per   i   dati   relativi   alle
tonnellate-chilometro di cui al comma 5,  lettera  a),  che  figurano
nella domanda trasmessa alla Commissione, ai sensi del comma 6; 
      2) nel caso di un operatore aereo amministrato  dall'Italia  di
cui al comma 1, lettera b), per  l'aumento  in  termini  assoluti  in
tonnellate-chilometro che supera la percentuale di cui  al  comma  1,
lettera b), che figura nella domanda presentata alla Commissione,  ai
sensi del comma 6; 
    b) l'assegnazione di quote di emissioni a ciascun operatore aereo
amministrato dall'Italia, per ogni anno, e' determinata dividendo  la
sua assegnazione di quote ai sensi del comma 6, lettera  a),  per  il
numero  di  anni   civili   interi   rimanenti   nel   periodo,   cui
l'assegnazione si riferisce. 
  9. La singola assegnazione di cui al comma 6 ad un operatore  aereo
amministrato dall'Italia, di cui al comma 1, lettera b),  non  supera
il milione di quote. 
  10. Le eventuali quote  contenute  nella  riserva  speciale  e  non
assegnate  sono  messe  all'asta,  secondo  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 6.