Art. 9 Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia 1. Per i periodi successivi a quello che ha avuto inizio il 1° gennaio 2013, entro tre mesi dalla data della decisione di assegnazione della Commissione europea, di cui all'articolo 3-sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato calcola e pubblica: a) la quantita' totale di quote da assegnare per il periodo interessato a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per il quale ha inoltrato la domanda alla Commissione, a norma dell'articolo 8, calcolata moltiplicando i dati sulle tonnellate-chilometro dichiarati nella domanda per il parametro di riferimento di cui alla pertinente decisione di assegnazione della Commissione europea, prevista all'articolo 3-sexies paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE; b) le quote da assegnare a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia, per ogni anno, determinate dividendo la quantita' totale di quote relative al periodo interessato, calcolata come indicato alla lettera a), per il numero di anni che costituiscono il periodo nel quale l'operatore aereo in questione svolge una delle attivita' di trasporto aereo elencate all'allegato I. 2. Per i periodi successivi a quello che ha avuto inizio il 1° gennaio 2013, il Comitato rilascia, entro il 28 febbraio di ogni anno, a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia il numero di quote che gli sono state assegnate per quell'anno, a norma del presente articolo e dell'articolo 8, ove applicabile. Il Comitato comunica il rilascio delle quote di emissione all'operatore aereo amministrato dall'Italia e all'amministratore del registro dell'Unione.