Art. 16 
 
                    Regolamenti edilizi comunali 
 
  1. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto i comuni adeguano il regolamento di cui all'articolo
4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, prevedendo, con decorrenza dal medesimo termine, che, ai fini
del   conseguimento   del   titolo    abilitativo    edilizio,    sia
obbligatoriamente previsto, per gli edifici sia ad  uso  residenziale
che ad uso diverso da quello residenziale,  di  nuova  costruzione  o
sottoposti a interventi di  ristrutturazione  importante  di  cui  al
decreto del  Ministero  dello  sviluppo  economico  26  giugno  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162  del  15  luglio  2015,  e
successive  modificazioni,  che  siano  rispettati   i   criteri   di
integrazione delle tecnologie per la ricarica dei  veicoli  elettrici
negli edifici, di  cui  all'articolo  4,  comma  1-bis,  del  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, modificato  dall'articolo  6  del
presente decreto. 
  2. Decorso inutilmente il termine di cui al  comma  1,  le  regioni
applicano, in relazione ai titoli  abilitativi  edilizi  difformi  da
quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di  annullamento  stabiliti
nelle rispettive leggi regionali o,  in  difetto  di  queste  ultime,
provvedono ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  non  si  applicano  agli
immobili di proprieta' delle amministrazioni pubbliche. 
  4. All'articolo 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, i  commi  1-ter,  1-quater  e  1-quinquies  sono
abrogati. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta il testo degli articoli 4 e 39,  comma  1,
          del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
          2001, n. 380: 
                «Art. 4 (L) Regolamenti edilizi  comunali  (legge  17
          agosto 1942, n. 1150, art. 33) 
                1. Il regolamento che  i  comuni  adottano  ai  sensi
          dell'articolo 2, comma  4,  deve  contenere  la  disciplina
          delle modalita' costruttive, con  particolare  riguardo  al
          rispetto      delle      normative       tecnico-estetiche,
          igienico-sanitarie,  di  sicurezza  e   vivibilita'   degli
          immobili e delle pertinenze degli stessi. 
                1-bis. 
                1-ter. Entro il 31 dicembre 2017, i  comuni  adeguano
          il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza
          dalla medesima data, che  ai  fini  del  conseguimento  del
          titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista,
          per gli edifici di nuova  costruzione  ad  uso  diverso  da
          quello residenziale con superficie utile  superiore  a  500
          metri   quadrati   e   per   i   relativi   interventi   di
          ristrutturazione  edilizia  di   primo   livello   di   cui
          all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello
          sviluppo economico 26 giugno 2015, nonche' per gli  edifici
          residenziali di nuova  costruzione  con  almeno  10  unita'
          abitative e per i relativi interventi  di  ristrutturazione
          edilizia di primo livello  di  cui  all'allegato  1,  punto
          1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26
          giugno  2015,  la  predisposizione  all'allaccio   per   la
          possibile installazione di infrastrutture elettriche per la
          ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione  di
          una vettura da  ciascuno  spazio  a  parcheggio  coperto  o
          scoperto  e  da  ciascun   box   per   auto,   siano   essi
          pertinenziali  o  no,  in  conformita'  alle   disposizioni
          edilizie di dettaglio fissate  nel  regolamento  stesso  e,
          relativamente  ai  soli  edifici  residenziali   di   nuova
          costruzione con almeno 10 unita' abitative, per  un  numero
          di spazi a parcheggio e box auto non inferiore  al  20  per
          cento di quelli totali. 
                1-quater. Decorso inutilmente il termine  di  cui  al
          comma 1-ter del presente articolo, le regioni applicano, in
          relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da  quanto
          ivi  previsto,  i  poteri  inibitori  e   di   annullamento
          stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di
          queste ultime, provvedono ai sensi dell'articolo 39. 
                1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter  e
          1-quater non si applicano agli immobili di proprieta' delle
          amministrazioni pubbliche. 
                1-sexies. Il  Governo,  le  regioni  e  le  autonomie
          locali,   in   attuazione   del    principio    di    leale
          collaborazione, concludono in sede di Conferenza  unificata
          accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28
          agosto 1997, n. 281, o  intese  ai  sensi  dell'articolo  8
          della legge 5 giugno 2003, n. 131, per  l'adozione  di  uno
          schema   di   regolamento   edilizio-tipo,   al   fine   di
          semplificare e uniformare le norme e  gli  adempimenti.  Ai
          sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere  e)  e  m),
          della  Costituzione,  tali  accordi  costituiscono  livello
          essenziale delle prestazioni, concernenti la  tutela  della
          concorrenza e i diritti civili e sociali che devono  essere
          garantiti su tutto il territorio nazionale. Il  regolamento
          edilizio-tipo, che indica i requisiti  prestazionali  degli
          edifici, con  particolare  riguardo  alla  sicurezza  e  al
          risparmio energetico, e' adottato dai  comuni  nei  termini
          fissati dai suddetti  accordi,  comunque  entro  i  termini
          previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
          e successive modificazioni. 
                2. Nel caso in cui il  comune  intenda  istituire  la
          Commissione edilizia, il regolamento indica gli  interventi
          sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.» 
                «Art. 39 (L) Annullamento del permesso  di  costruire
          da parte della regione (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art.
          27, come sostituito dall'art. 7, legge 6  agosto  1967,  n.
          765; decreto del Presidente  della  Repubblica  15  gennaio
          1972, n. 8, art. 1) 
                1.  Entro  dieci  anni   dalla   loro   adozione   le
          deliberazioni ed i provvedimenti comunali  che  autorizzano
          interventi non  conformi  a  prescrizioni  degli  strumenti
          urbanistici  o  dei  regolamenti  edilizi  o  comunque   in
          contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente  al
          momento della loro adozione, possono essere annullati dalla
          regione. 
                2. Il provvedimento di annullamento e'  emesso  entro
          diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui  al
          comma  1,  ed  e'  preceduto  dalla   contestazione   delle
          violazioni stesse al titolare del permesso, al proprietario
          della  costruzione,  al  progettista,  e  al  comune,   con
          l'invito a  presentare  controdeduzioni  entro  un  termine
          all'uopo prefissato. 
                3. In pendenza delle  procedure  di  annullamento  la
          regione  puo'  ordinare  la  sospensione  dei  lavori,  con
          provvedimento  da   notificare   a   mezzo   di   ufficiale
          giudiziario, nelle forme e con le  modalita'  previste  dal
          codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e
          da comunicare al comune. L'ordine di sospensione  cessa  di
          avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione,
          non sia stato emesso il decreto di annullamento di  cui  al
          comma 1. 
                4.  Entro  sei  mesi  dalla  data  di  adozione   del
          provvedimento di  annullamento,  deve  essere  ordinata  la
          demolizione  delle  opere  eseguite  in  base   al   titolo
          annullato. 
                5. I provvedimenti di sospensione  dei  lavori  e  di
          annullamento  vengono  resi  noti  al   pubblico   mediante
          l'affissione  nell'albo  pretorio  del  comune   dei   dati
          relativi agli immobili e alle opere realizzate. 
                5-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo
          23, comma 01, non conformi a prescrizioni  degli  strumenti
          urbanistici  o  dei  regolamenti  edilizi  o  comunque   in
          contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente  al
          momento della scadenza  del  termine  di  30  giorni  dalla
          presentazione  della  segnalazione  certificata  di  inizio
          attivita'.». 
              - Per il  testo  dell'articolo  4  del  citato  decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n.  192,  come  modificato  dal
          presente decreto, si veda nelle note all'articolo 6. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 4 (L) Regolamenti edilizi  comunali  (legge  17
          agosto 1942, n. 1150, art. 33) 
                1. Il regolamento che  i  comuni  adottano  ai  sensi
          dell'articolo 2, comma  4,  deve  contenere  la  disciplina
          delle modalita' costruttive, con  particolare  riguardo  al
          rispetto      delle      normative       tecnico-estetiche,
          igienico-sanitarie,  di  sicurezza  e   vivibilita'   degli
          immobili e delle pertinenze degli stessi. 
                1-bis. 
                1-ter. Abrogato. 
                1-quater. Abrogato. 
                1-quinquies. Abrogato. 
                1-sexies. Il  Governo,  le  regioni  e  le  autonomie
          locali,   in   attuazione   del    principio    di    leale
          collaborazione, concludono in sede di Conferenza  unificata
          accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28
          agosto 1997, n. 281, o  intese  ai  sensi  dell'articolo  8
          della legge 5 giugno 2003, n. 131, per  l'adozione  di  uno
          schema   di   regolamento   edilizio-tipo,   al   fine   di
          semplificare e uniformare le norme e  gli  adempimenti.  Ai
          sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere  e)  e  m),
          della  Costituzione,  tali  accordi  costituiscono  livello
          essenziale delle prestazioni, concernenti la  tutela  della
          concorrenza e i diritti civili e sociali che devono  essere
          garantiti su tutto il territorio nazionale. Il  regolamento
          edilizio-tipo, che indica i requisiti  prestazionali  degli
          edifici, con  particolare  riguardo  alla  sicurezza  e  al
          risparmio energetico, e' adottato dai  comuni  nei  termini
          fissati dai suddetti  accordi,  comunque  entro  i  termini
          previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
          e successive modificazioni. 
                2. Nel caso in cui il  comune  intenda  istituire  la
          Commissione edilizia, il regolamento indica gli  interventi
          sottoposti   al   preventivo   parere   di   tale    organo
          consultivo.».