Art. 10 
 
                           Norme di rinvio 
 
  1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
 
          Note all'art. 10: 
 
              Per il riferimento  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano  le  note  alle
          premesse.