Art. 8 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
  1. Per ciascuna procedura concorsuale, la commissione  esaminatrice
e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento; e'  presieduta  da
un  dirigente  del  Dipartimento,  con  qualifica  non  inferiore   a
viceprefetto o a dirigente superiore, e  composta  da  un  numero  di
componenti esperti nelle materie oggetto delle  prove  di  esame  non
inferiore  a  quattro,  dei  quali  almeno   uno   non   appartenente
all'amministrazione emanante, e da un  segretario.  Con  il  medesimo
decreto e' nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per
le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per  le
prove di lingua straniera e di informatica, il giudizio  e'  espresso
dalla commissione con l'integrazione,  ove  occorra,  di  un  esperto
delle lingue previste nel bando  di  concorso  e  di  un  esperto  di
informatica. Ove  non  sia  disponibile  personale  in  servizio  nel
Dipartimento, si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  9,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487. 
  2. Le funzioni di  segretario  della  commissione  sono  svolte  da
personale    con    qualifica    non    inferiore     a     ispettore
logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai
ruoli  del  personale  dell'amministrazione  civile  dell'interno  di
equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento. 
  3. In relazione al numero  dei  candidati,  la  commissione,  unico
restando il presidente, puo' essere  suddivisa  in  sottocommissioni,
con l'integrazione di un numero di componenti  pari  a  quello  della
commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare  le
sottocommissioni e non  e'  tenuto  a  partecipare  ai  lavori  delle
stesse. 
 
          Note all'art. 8: 
 
              Per il riferimento  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano  le  note  alle
          premesse. 
              Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 9 del decreto
          del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487: 
                «4. Il  presidente  ed  i  membri  delle  commissioni
          esaminatrici possono essere scelti anche tra  il  personale
          in quiescenza che  abbia  posseduto,  durante  il  servizio
          attivo,  la  qualifica  richiesta  per  i  concorsi   sopra
          indicati. L'utilizzazione del personale in  quiescenza  non
          e' consentita se il rapporto di servizio sia stato  risolto
          per motivi  disciplinari,  per  ragioni  di  salute  o  per
          decadenza dall'impiego  comunque  determinata  e,  in  ogni
          caso, qualora  la  decorrenza  del  collocamento  a  riposo
          risalga ad oltre un triennio dalla  data  di  pubblicazione
          del bando di concorso.»