Art. 9 
 
                Approvazione della graduatoria finale 
             e dichiarazione dei vincitori dei concorsi 
 
  1.  Nel  concorso  pubblico  di  cui  al  capo  I,  la  commissione
esaminatrice  forma  la  graduatoria  di  merito  sulla  base   delle
risultanze delle  prove  di  esame,  sommando,  in  conformita'  alle
previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, la media dei voti conseguiti  nelle  prove  scritte  al  voto
conseguito nella prova orale. L'amministrazione redige la graduatoria
finale  del  concorso  tenendo  conto,  in  caso  di  parita'   nella
graduatoria di merito, dei titoli di preferenza di  cui  all'articolo
79, comma 4, del decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  e
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
1994, n.  487.  Non  sono  valutati  i  titoli  di  preferenza  e  di
precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto
dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti  all'amministrazione
dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi
di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato
dall'amministrazione stessa. 
  2.  Nel  concorso  interno  di  cui  al  capo  II,  la  commissione
esaminatrice forma la graduatoria di merito sommando, in  conformita'
alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio
1994, n. 487, il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto
complessivo riportato  nella  prova  scritta  e  nella  prova  orale.
L'amministrazione redige la graduatoria finale del  concorso  tenendo
conto di quanto previsto  dall'articolo  78,  comma  4,  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
  3.  Con  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  e'   approvata   la
graduatoria finale di ciascun concorso e sono dichiarati vincitori  i
candidati  utilmente  collocati  nella  medesima  graduatoria.  Detto
decreto   e'   pubblicato    sul    sito    internet    istituzionale
www.vigilfuoco.it previo avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana limitatamente al concorso pubblico  di  cui
al capo I. 
 
          Note all'art. 9: 
 
              Per il riferimento  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano  le  note  alle
          premesse. 
              - Per il testo dell'art. 79 del decreto legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217, si vedano le note all'art. 1. 
              Il testo dell'articolo 5  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' il seguente: 
                «Art. 5. (Categorie riservatarie e preferenze). -  1.
          Nei pubblici concorsi, le  riserve  di  posti,  di  cui  al
          successivo comma 3 del presente articolo, gia' previste  da
          leggi  speciali  in  favore  di  particolari  categorie  di
          cittadini, non possono complessivamente superare  la  meta'
          dei posti messi a concorso. 
              2. Se, in relazione a tale limite, sia  necessaria  una
          riduzione dei posti da riservare  secondo  legge,  essa  si
          attua in misura proporzionale  per  ciascuna  categoria  di
          aventi diritto a riserva. 
              3. Qualora tra i concorrenti  dichiarati  idonei  nella
          graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a
          piu' categorie che danno titolo  a  differenti  riserve  di
          posti, si tiene conto prima del titolo che da'  diritto  ad
          una maggiore riserva nel seguente ordine: 
                1)  riserva  di  posti  a  favore   di   coloro   che
          appartengono alle categorie di  cui  alla  legge  2  aprile
          1968, n. 482, e successive  modifiche  ed  integrazioni,  o
          equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli
          profili professionali o  categorie  nella  percentuale  del
          15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse
          vincitori del concorso; 
                2) riserva di posti ai sensi dell'art. 3,  comma  65,
          della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari
          in ferma di leva prolungata e  di  volontari  specializzati
          delle tre Forze armate congedati senza demerito al  termine
          della ferma o rafferma contrattuale nel limite del  20  per
          cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso; 
                3) riserva del 2 per  cento  dei  posti  destinati  a
          ciascun concorso, ai sensi dell'articolo 40, secondo comma,
          della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di
          complemento dell'Esercito, della Marina e  dell'Aeronautica
          che hanno terminato senza demerito la ferma biennale. 
              4. Le categorie di cittadini che nei pubblici  concorsi
          hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di  titoli
          sono appresso elencate. A parita' di  merito  i  titoli  di
          preferenza sono: 
                1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
                2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
                3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
                4) i mutilati ed invalidi per  servizio  nel  settore
          pubblico e privato; 
                5) gli orfani di guerra; 
                6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
                7) gli orfani dei caduti  per  servizio  nel  settore
          pubblico e privato; 
                8) i feriti in combattimento; 
                9) gli insigniti  di  croce  di  guerra  o  di  altra
          attestazione speciale di merito di guerra, nonche'  i  capi
          di famiglia numerosa; 
                10) i figli dei mutilati e degli invalidi  di  guerra
          ex combattenti; 
                11) i figli dei mutilati e degli invalidi  per  fatto
          di guerra; 
                12)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  per
          servizio nel settore pubblico e privato; 
                13) i genitori vedovi non risposati,  i  coniugi  non
          risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o  non  sposati
          dei caduti di guerra; 
                14) i genitori vedovi non risposati,  i  coniugi  non
          risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o  non  sposati
          dei caduti per fatto di guerra; 
                15) i genitori vedovi non risposati,  i  coniugi  non
          risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o  non  sposati
          dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
                16) coloro che  abbiano  prestato  servizio  militare
          come combattenti; 
                17) coloro che abbiano prestato lodevole  servizio  a
          qualunque   titolo,   per   non    meno    di    un    anno
          nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 
                18) i coniugati e i non  coniugati  con  riguardo  al
          numero dei figli a carico; 
                19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
                20) militari volontari delle Forze  armate  congedati
          senza demerito al termine della ferma o rafferma. 
              5. A parita' di merito e di  titoli  la  preferenza  e'
          determinata: 
                a) dal numero dei figli a  carico,  indipendentemente
          dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
                b)  dall'aver  prestato   lodevole   servizio   nelle
          amministrazioni pubbliche; 
                c) dalla maggiore eta'.» 
              Per il testo dell'art. 78 del  decreto  legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.