Art. 11 
 
               Abrogazioni e disposizioni transitorie 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e' abrogata la legge 16 dicembre 1966, n. 1112. 
  2. I materiali ed i manufatti  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto
ed etichettati conformemente alla legge 16 dicembre  1966,  n.  1112,
possono continuare ad essere messi a  disposizione  sul  mercato,  ai
fini dell'esaurimento delle scorte, entro il termine di  ventiquattro
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per il riferimento alla legge 16  dicembre  1966,  n.
          1112, si veda nelle note alle premesse.