Art. 11 Abrogazioni e disposizioni transitorie 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogata la legge 16 dicembre 1966, n. 1112. 2. I materiali ed i manufatti di cui all'articolo 2, comma 1, immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto ed etichettati conformemente alla legge 16 dicembre 1966, n. 1112, possono continuare ad essere messi a disposizione sul mercato, ai fini dell'esaurimento delle scorte, entro il termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 11: - Per il riferimento alla legge 16 dicembre 1966, n. 1112, si veda nelle note alle premesse.