Art. 11 Incentivi all'assunzione 1. Nei limiti delle risorse stanziate sul Fondo dalle leggi di cui in premessa, a decorrere dal primo gennaio 2020, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, gli orfani in possesso dei requisiti di cui al Capo I, e' riconosciuto un incentivo, per ogni assunzione effettuata, fino al 50 per cento dei contributi dovuti, per un periodo massimo di 36 mesi, a valere sul Fondo secondo la seguente quantificazione: a) anno 2020 euro 500.000; b) anno 2021 euro 1.000.000; c) a decorrere dall'anno 2022 euro 1.500.000. 2. Le domande devono essere presentate dal datore di lavoro all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di residenza dell'orfano, che le trasmette al Commissario. Sulle domande presentate delibera il Comitato. 3. L'incentivo e' riconosciuto anche per assunzioni a tempo parziale, purche' con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In tal caso, il limite massimo dell'incentivo e' proporzionalmente ridotto. 4. L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale effettua un monitoraggio del beneficio riconosciuto dal presente articolo ai fini del rispetto dei limiti di spesa programmati e, qualora da tale monitoraggio emerga lo scostamento dai predetti limiti di spesa programmati, l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale non acquisisce ulteriori domande per l'accesso al beneficio. Raggiunto il limite annuale di spesa, l'INPS ne da' notizia al Commissario, il quale a sua volta informa il Comitato.