Art. 11 
 
                      Incentivi all'assunzione 
 
  1. Nei limiti delle risorse stanziate sul Fondo dalle leggi di  cui
in premessa, a decorrere dal primo gennaio 2020, ai datori di  lavoro
privati che assumono, con contratto di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato, gli orfani in possesso dei requisiti di cui al Capo I,
e' riconosciuto un incentivo, per ogni assunzione effettuata, fino al
50 per cento dei contributi dovuti, per  un  periodo  massimo  di  36
mesi, a valere sul Fondo secondo la seguente quantificazione: 
    a) anno 2020 euro 500.000; 
    b) anno 2021 euro 1.000.000; 
    c) a decorrere dall'anno 2022 euro 1.500.000. 
  2. Le  domande  devono  essere  presentate  dal  datore  di  lavoro
all'Istituto  Nazionale  Previdenza  Sociale  ed  alla  Prefettura  -
Ufficio Territoriale del Governo di  residenza  dell'orfano,  che  le
trasmette  al  Commissario.  Sulle  domande  presentate  delibera  il
Comitato. 
  3.  L'incentivo  e'  riconosciuto  anche  per  assunzioni  a  tempo
parziale,  purche'  con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato. In tal  caso,  il  limite  massimo  dell'incentivo  e'
proporzionalmente ridotto. 
  4. L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale effettua un monitoraggio
del beneficio riconosciuto dal presente articolo ai fini del rispetto
dei limiti di spesa  programmati  e,  qualora  da  tale  monitoraggio
emerga lo scostamento  dai  predetti  limiti  di  spesa  programmati,
l'Istituto Nazionale  Previdenza  Sociale  non  acquisisce  ulteriori
domande per l'accesso al beneficio. Raggiunto il  limite  annuale  di
spesa, l'INPS ne da' notizia al Commissario, il  quale  a  sua  volta
informa il Comitato.