Art. 12 Fruizione degli incentivi 1. Nell'ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato e' stato parzialmente fruito l'incentivo, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, l'incentivo e' riconosciuto ai medesimi datori di lavoro per il periodo residuo utile alla piena fruizione. 2. Il datore di lavoro invia segnalazione all'INPS ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di residenza dell'orfano, che a sua volta provvede all'inoltro al Commissario, dell'interruzione del rapporto di lavoro, qualora quest'ultima intervenga entro il termine di 36 mesi previsto dall'articolo 11, comma 1. La segnalazione, da effettuarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di interruzione del rapporto di lavoro, ne specifica le motivazioni.