Art. 12 
 
                      Fruizione degli incentivi 
 
  1. Nell'ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo
indeterminato  e'  stato   parzialmente   fruito   l'incentivo,   sia
nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri  datori  di  lavoro
privati, l'incentivo e' riconosciuto ai medesimi datori di lavoro per
il periodo residuo utile alla piena fruizione. 
  2.  Il  datore  di  lavoro  invia  segnalazione  all'INPS  ed  alla
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di residenza dell'orfano,
che   a   sua   volta   provvede    all'inoltro    al    Commissario,
dell'interruzione  del  rapporto  di  lavoro,  qualora   quest'ultima
intervenga entro il termine di 36  mesi  previsto  dall'articolo  11,
comma 1. La segnalazione, da effettuarsi entro e non oltre il termine
di 30 giorni dalla data di interruzione del rapporto  di  lavoro,  ne
specifica le motivazioni.