Art. 13 Revoca degli incentivi 1. Il licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, del lavoratore assunto avvalendosi dell'incentivo effettuato nei 24 mesi successivi alla predetta assunzione comporta la revoca dell'incentivo e il recupero delle somme corrispondenti del beneficio gia' fruito.
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali): «Art. 3 - Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso e' determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attivita' produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.».