Art. 13 
 
                       Revoca degli incentivi 
 
  1. Il licenziamento individuale, per giustificato motivo  oggettivo
ai sensi dell'articolo 3 della legge 15  luglio  1966,  n.  604,  del
lavoratore assunto avvalendosi dell'incentivo effettuato nei 24  mesi
successivi alla predetta assunzione comporta la revoca dell'incentivo
e il recupero delle somme corrispondenti del beneficio gia' fruito. 
 
          Note all'art. 13: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 15 luglio
          1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali): 
                «Art. 3 - Il licenziamento  per  giustificato  motivo
          con preavviso e' determinato da un  notevole  inadempimento
          degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero
          da    ragioni    inerenti     all'attivita'     produttiva,
          all'organizzazione del lavoro e al  regolare  funzionamento
          di essa.».