Art. 8 
 
                  Criterio di riparto delle risorse 
 
  1. Nei limiti degli stanziamenti del Fondo indicati dalle leggi  di
cui in premessa, alle iniziative di orientamento  e  formazione  sono
destinate le risorse di seguito indicate, da ripartire tra le Regioni
e le Province autonome: 
    a) anno 2020 euro 2.000.000; 
    b) a decorrere dall' anno 2021 euro 1.000.000. 
  2. Il riparto delle risorse tra le Regioni e Province  autonome  e'
effettuato nel  seguente  modo:  il  primo  anno,  sulla  base  della
popolazione residente; a partire dal secondo  anno,  sulla  base  del
numero  degli  eventi  delittuosi  riscontrati  nel  corso  dell'anno
precedente in ciascuna Regione e Provincia autonoma.