Art. 9 Modalita' di accesso ai benefici 1. Sulla base delle domande presentate dagli interessati alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di residenza dell'orfano, il Comitato delibera annualmente la ripartizione delle risorse di cui all'articolo precedente tra le Regioni e le Province autonome, al fine di realizzare interventi di orientamento e formazione al lavoro.