Art. 9 
 
                  Modalita' di accesso ai benefici 
 
  1. Sulla base  delle  domande  presentate  dagli  interessati  alla
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di residenza dell'orfano,
il Comitato delibera annualmente la ripartizione delle risorse di cui
all'articolo precedente tra le Regioni e  le  Province  autonome,  al
fine di realizzare interventi di orientamento e formazione al lavoro.