Art. 21 Disposizioni finali e abrogazioni 1. L'articolo 17 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e' abrogato. 2. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatti salvi gli articoli 5, 8, 12, 14, ove e' prevista idonea copertura. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 luglio 2020 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Amendola, Ministro per gli affari europei Patuanelli, Ministro dello sviluppo economico Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Bonafede, Ministro della giustizia Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze Costa, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Dadone, Ministro per la pubblica amministrazione De Micheli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Guerini, Ministro della difesa Franceschini, Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Note all'art. 21: - L'art. 17 del citato decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come abrogato dal presente decreto, recava: «Monitoraggio dell'attuazione».