Art. 12
Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e rendono
pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti
amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese,
comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono definite modalita' e criteri di misurazione dei
tempi effettivi di conclusione dei procedimenti di cui al primo
periodo.";
2) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
"8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle
autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso
comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui
agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20,
comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui
all'articolo 14-ter, comma 7, nonche' i provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti,
di cui all'articolo 19, comma 3 e 6-bis, adottati dopo la scadenza
dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le
condizioni.";
b) all'articolo 3-bis, le parole "incentivano l'uso della
telematica" sono sostituite dalle seguenti: "agiscono mediante
strumenti informatici e telematici";
c) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole "L'unita'
organizzativa competente" sono inserite le seguenti: ", il domicilio
digitale";
d) all'articolo 8, comma 2:
1) alla lettera c), dopo le parole "l'ufficio" sono inserite le
seguenti: ", il domicilio digitale dell'amministrazione";
2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) le modalita'
con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui
all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con
altre modalita' telematiche, e' possibile prendere visione degli
atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41 dello
stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via
telematica i diritti previsti dalla presente legge;";
3) dopo la lettera d), e' inserita la seguente: "d-bis)
l'ufficio dove e' possibile prendere visione degli atti che non sono
disponibili o accessibili con le modalita' di cui alla lettera d).";
e) all'articolo 10-bis, comma 1, il terzo e il quarto periodo
sono sostituiti dai seguenti: "La comunicazione di cui al primo
periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che
ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle
osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine
di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato
osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile
del procedimento o l'autorita' competente sono tenuti a dare ragione
nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se
ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza
delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del
provvedimento cosi' adottato, nell'esercitare nuovamente il suo
potere l'amministrazione non puo' addurre per la prima volta motivi
ostativi gia' emergenti dall'istruttoria del provvedimento
annullato.";
f) all'articolo 16, comma 2:
1) il primo periodo e' soppresso;
2) al secondo periodo la parola: "facoltativo" e' soppressa;
g) all'articolo 17-bis:
1) alla rubrica, le parole "Silenzio assenso" sono sostituite
dalle seguenti: "Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti";
2) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"Esclusi i casi di cui al comma 3, quando per l'adozione di
provvedimenti normativi e amministrativi e' prevista la proposta di
una o piu' amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad
adottare l'atto, la proposta stessa e' trasmessa entro trenta giorni
dal ricevimento della richiesta da parte di quest'ultima
amministrazione.";
3) al comma 1, come modificato dalla presente lettera, quarto
periodo, dopo le parole "dello schema di provvedimento;" sono
inserite le seguenti: "lo stesso termine si applica qualora dette
esigenze istruttorie siano rappresentate dall'amministrazione
proponente nei casi di cui al secondo periodo." e le parole "non sono
ammesse" sono sostituite dalle seguenti: "Non sono ammesse";
4) al comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora la proposta non sia
trasmessa nei termini di cui al comma 1, secondo periodo,
l'amministrazione competente puo' comunque procedere. In tal caso, lo
schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, e'
trasmesso all'amministrazione che avrebbe dovuto formulare la
proposta per acquisirne l'assenso ai sensi del presente articolo.";
h) all'articolo 18:
1) al comma 1, le parole da "Entro sei mesi" fino a
"interessate" sono sostituite dalle seguenti: "Le amministrazioni", e
le parole "di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive
modificazioni e integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445";
2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Nei
procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto
l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennita',
prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi,
sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di
pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e
nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e
3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i
requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di
riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.";
i) all'articolo 21-octies, comma 2, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "La disposizione di cui al secondo periodo non si
applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo
10-bis.";
l) all'articolo 29, comma 2-bis, dopo le parole "il termine
prefissato" sono inserite le seguenti: ", di misurare i tempi
effettivi di conclusione dei procedimenti".
2. Entro il 31 dicembre 2020 le amministrazioni e gli enti pubblici
statali provvedono a verificare e a rideterminare, in riduzione, i
termini di durata dei procedimenti di loro competenza ai sensi
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Gli enti locali possono gestire in forma associata in ambito
provinciale o metropolitano l'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le province e le
citta' metropolitane definiscono nelle assemblee dei sindaci delle
province e nelle conferenze metropolitane appositi protocolli per
organizzare lo svolgimento delle funzioni conoscitive, strumentali e
di controllo, connesse all'attuazione delle norme di semplificazione
della documentazione e dei procedimenti amministrativi.