Art. 13
Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi
1. Fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere
indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo
14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' in facolta' delle
amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della conferenza
semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le
seguenti modificazioni:
a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le
determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta
giorni;
b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5,
l'amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti
dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di
competenza delle singole amministrazioni, con le modalita' di cui
all'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, una
riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale
prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla
stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di
servizi verso la quale puo' essere proposta opposizione dalle
amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241
del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni
caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che
non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non
abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un
dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono
oggetto della conferenza.
2. Nei casi di cui agli articoli 1 e 2, ove si renda necessario
riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di
progettazione tutti i termini sono ridotti della meta' e gli
ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque
denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono
rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla
richiesta.