Art. 14
Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori
1. All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, dopo il
comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Per gli atti normativi di
competenza statale, il costo derivante dall'introduzione degli oneri
regolatori, compresi quelli informativi e amministrativi ed esclusi
quelli che costituiscono livelli minimi per l'attuazione della
regolazione europea, qualora non contestualmente compensato con una
riduzione stimata di oneri di pari valore, e' qualificato, salva
deroga espressa, come onere fiscalmente detraibile, ferma restando la
necessita' della previa quantificazione delle minori entrate e della
individuazione di un'idonea copertura finanziaria con norma di rango
primario. Per gli atti normativi di iniziativa governativa, la stima
del predetto costo e' inclusa nell'ambito dell'analisi di impatto
della regolamentazione di cui all'articolo della legge 14 novembre
2005, n. 246.".