Art. 15 Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata 1. All'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole "Entro il 31 ottobre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 settembre 2020"; le parole "triennio 2015-2017" sono sostituite dalle seguenti: "periodo 2020-2023" e le parole "condivise" sono sostituite dalle seguenti: "e il programma di interventi di semplificazione per la ripresa a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, condivisi"; b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, sentite le associazioni imprenditoriali, completano la ricognizione dei procedimenti amministrativi al fine di individuare: a) le attivita' soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e le attivita' soggette ai regimi giuridici di cui agli articoli 19, 19-bis e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero al mero obbligo di comunicazione; b) i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla liberta' di iniziativa economica ritenuti non indispensabili, fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea e quelli posti a tutela di principi e interessi costituzionalmente rilevanti; c) i procedimenti da semplificare; d) le discipline e i tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti; e) i procedimenti per i quali l'autorita' competente puo' adottare un'autorizzazione generale; f) i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea. 1-ter. Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Presidente del Consiglio di ministri e al Ministro per la pubblica amministrazione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, all'Unione delle province italiane e all'Associazione nazionale dei comuni italiani."; c) al comma 2, le parole "Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse; d) al comma 3, le parole "con riferimento all'edilizia e all'avvio di attivita' produttive" sono soppresse; e) al comma 4, le parole "per l'edilizia e per l'avvio di attivita' produttive" sono soppresse. 2. All'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 1° dicembre 2009 n. 178, le parole "per l'approvazione" sono soppresse. 3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a legislazione vigente.