Art. 15
Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei
procedimenti e modulistica standardizzata
1. All'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "Entro il 31 ottobre 2014" sono
sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 settembre 2020"; le parole
"triennio 2015-2017" sono sostituite dalle seguenti: "periodo
2020-2023" e le parole "condivise" sono sostituite dalle seguenti: "e
il programma di interventi di semplificazione per la ripresa a
seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, condivisi";
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Entro
centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, lo
Stato, le Regioni e le autonomie locali, sentite le associazioni
imprenditoriali, completano la ricognizione dei procedimenti
amministrativi al fine di individuare:
a) le attivita' soggette ad autorizzazione, giustificate da
motivi imperativi di interesse generale e le attivita' soggette ai
regimi giuridici di cui agli articoli 19, 19-bis e 20 della legge 7
agosto 1990, n. 241, ovvero al mero obbligo di comunicazione;
b) i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure
incidenti sulla liberta' di iniziativa economica ritenuti non
indispensabili, fatti salvi quelli imposti dalla normativa
dell'Unione europea e quelli posti a tutela di principi e interessi
costituzionalmente rilevanti;
c) i procedimenti da semplificare;
d) le discipline e i tempi uniformi per tipologie omogenee di
procedimenti;
e) i procedimenti per i quali l'autorita' competente puo'
adottare un'autorizzazione generale;
f) i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti
per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea.
1-ter. Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Presidente
del Consiglio di ministri e al Ministro per la pubblica
amministrazione, alla Conferenza delle regioni e delle province
autonome, all'Unione delle province italiane e all'Associazione
nazionale dei comuni italiani.";
c) al comma 2, le parole "Entro centottanta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto" sono soppresse;
d) al comma 3, le parole "con riferimento all'edilizia e
all'avvio di attivita' produttive" sono soppresse;
e) al comma 4, le parole "per l'edilizia e per l'avvio di
attivita' produttive" sono soppresse.
2. All'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 1° dicembre
2009 n. 178, le parole "per l'approvazione" sono soppresse.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si
provvede con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili
a legislazione vigente.