Art. 16
Disposizioni per facilitare l'esercizio del diritto di voto degli
italiani all'estero nel referendum confermativo del testo di legge
costituzionale, recante "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della
Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari"
1. Per il referendum confermativo del testo di legge
costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della
Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12
ottobre 2019:
a) il termine di cui all'articolo 12, comma 7, primo periodo,
della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e' fissato alle ore 16 del
martedi' antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia;
b) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale puo' disporre che la spedizione di cui all'articolo
12, comma 7, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459,
avvenga con valigia diplomatica non accompagnata;
c) il numero minimo e massimo di elettori per ciascun seggio di
cui all'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459,
e' stabilito rispettivamente in ottomila e novemila elettori;
d) l'onorario in favore dei componenti dei seggi elettorali di
cui all'articolo 13 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e'
aumentato del 50 per cento.