Art. 9 
 
Funzioni ispettive (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 104;  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10). 
 
  1. Le autorita'  competenti,  ciascuna  nell'ambito  delle  proprie
funzioni, predispongono programmi annuali di  ispezione  che  tengono
conto dell'entita' e della natura dei potenziali  pericoli  associati
alle pratiche di competenza. 
  2. Salvo quanto previsto al comma  3,  le  funzioni  ispettive  per
l'osservanza del presente decreto nonche', per  quanto  attiene  alla
sicurezza nucleare  e  alla  protezione  sanitaria,  della  legge  31
dicembre 1962, n. 1860, del decreto legislativo 15 febbraio 2010,  n.
31 e della legge 28 aprile 2015, n. 58, sono attribuite all'ISIN, che
le esercita a mezzo dei propri ispettori nominati  con  provvedimento
del direttore dell'ISIN. 
  3. Restano ferme: 
    a) le competenze delle  singole  amministrazioni  previste  dalle
disposizioni in vigore, nonche' quelle  attribuite  agli  organi  del
Servizio    sanitario     nazionale     (SSN),     agli     organismi
dell'Amministrazione della Difesa e quelle stabilite  nei  Titoli  V,
XI, XII; 
    b) le funzioni ispettive per l'osservanza delle disposizioni  del
Titolo XIII, che sono attribuite in via  esclusiva  agli  organi  del
SSN; 
    c) le funzioni  ispettive  inerenti  alle  sorgenti  naturali  di
radiazioni ionizzanti di cui al Titolo IV attribuite  alle  autorita'
individuate nell'articolo 18, comma 2. 
  4. Gli ispettori dell'ISIN hanno diritto all'accesso  ovunque  sono
svolte attivita' soggette alla loro vigilanza e possono  procedere  a
tutti gli accertamenti che hanno rilevanza per la sicurezza  nucleare
e la protezione dei lavoratori, del pubblico e dell'ambiente.  A  tal
fine, in particolare, possono: 
    a) richiedere dati e informazioni al personale addetto; 
    b)  richiedere  tutte  le  informazioni,  accedere  a  tutta   la
documentazione,  anche  se  di   carattere   riservato   e   segreto,
limitatamente alla sicurezza nucleare e alla  radioprotezione  e  nel
rispetto della legislazione  vigente  sulla  tutela  del  segreto  di
stato; 
    c) richiedere  la  dimostrazione  di  efficienza  di  macchine  e
apparecchiature; 
    d) procedere agli accertamenti che si rendono  necessari  a  loro
giudizio ai fini di garantire l'osservanza  delle  norme  tecniche  e
delle  prescrizioni  particolari  formulate  ai  sensi  del  presente
decreto, nonche' delle norme di cui al comma 1. 
  5. L'esercente delle  attivita'  di  cui  al  comma  4,  o  chi  lo
rappresenta sul posto, e' tenuto a fornire tutte le  informazioni,  i
dati e i documenti richiesti dagli ispettori dell'ISIN necessari  per
l'espletamento  delle  loro  funzioni,  e  a   consentire   l'accesso
all'intero impianto o struttura.  Il  segreto  industriale  non  puo'
essere opposto agli ispettori ISIN, che sono, a  loro  volta,  tenuti
all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente. 
  6. Copia del verbale di ispezione e' rilasciata all'esercente  o  a
chi lo rappresenta sul posto, che ha diritto di fare inserire proprie
dichiarazioni. L'ispettore fa menzione  nello  stesso  verbale  delle
ragioni  dell'eventuale  assenza  della   sottoscrizione   da   parte
dell'esercente o del suo rappresentante. 
  7. Nell'esercizio delle loro funzioni gli ispettori dell'ISIN  sono
ufficiali di polizia giudiziaria. 
  8.  L'ISIN  informa  gli  organi  di   vigilanza   competenti   per
territorio, nonche' l'autorita' che ha  rilasciato  l'autorizzazione,
il nulla osta o la licenza di esercizio degli interventi effettuati. 
  9. L'ISIN, al fine di far rispettare le disposizioni  del  presente
decreto  e  promuovere  le  necessarie  misure  di   sorveglianza   e
interventi correttivi, predispone un piano annuale di  ispezioni  che
tiene conto dell'ordine di grandezza e della  natura  dei  potenziali
pericoli associati alle pratiche. 
  10. Una sintesi  dei  programmi  d'ispezione  attuativi  del  piano
annuale di cui al comma 9 e dei risultati principali degli interventi
effettuati sono pubblicati sul sito web dell'ISIN. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per i riferimenti alla legge  31  dicembre  1962,  n.
          1860, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il decreto  legislativo  15  febbraio  2010,  n.  31,
          recante  disciplina   dei   sistemi   di   stoccaggio   del
          combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi,  nonche'
          benefici economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23
          luglio 2009, n. 99, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          8 marzo 2010, n. 55, S.O. 
              - La legge 28 aprile 2015, n. 58, recante  ratifica  ed
          esecuzione  degli  Emendamenti   alla   Convenzione   sulla
          protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo  1980,
          adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme  di  adeguamento
          dell'ordinamento  interno,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 maggio 2015, n. 109.