Art. 29 
 
         Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa 
 
  1. Al fine  di  corrispondere  tempestivamente  alle  richieste  di
prestazioni ambulatoriali, screening e di  ricovero  ospedaliero  non
erogate nel periodo dell'emergenza  epidemiologica  conseguente  alla
diffusione del virus SARS-Cov-2, e,  contestualmente  allo  scopo  di
ridurre  le  liste  di  attesa,  tenuto  conto  delle  circolari  del
Ministero della salute n. 7422 del 16 marzo 2020  recante  «Linee  di
indirizzo per la rimodulazione dell'attivita' programmata differibile
in corso di emergenza da COVID-19», n. 7865 del 25 marzo 2020 recante
«Aggiornamento delle linee di  indirizzo  organizzative  dei  servizi
ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19» e n.  8076
del 30 marzo 2020 recante: «Chiarimenti: Linee di  indirizzo  per  la
rimodulazione dell'attivita'  programmata  differibile  in  corso  di
emergenza da COVID-19» e nel rispetto dei principi di  appropriatezza
e di efficienza dei percorsi di  cura,  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2020, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano  e  gli  enti  del
Servizio  sanitario  nazionale  possono  avvalersi  degli   strumenti
straordinari di cui al presente articolo, anche in deroga ai  vincoli
previsti  dalla  legislazione  vigente  in  materia  di   spesa   del
personale. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  limitatamente  al  recupero
dei ricoveri ospedalieri, alle regioni ed alle province  autonome  di
Trento e Bolzano nonche' agli enti del Servizio  sanitario  nazionale
dalla data di entrata in vigore del presente decreto  e  fino  al  31
dicembre 2020, nel  limite  degli  importi  di  cui  all'allegato  A,
colonna 1, e' consentito di: 
    a) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115,
comma 2,  del  CCNL  2016-2018  della  dirigenza  medica,  sanitaria,
veterinaria e delle professioni  sanitarie  dipendenti  del  Servizio
sanitario  nazionale,  per  le  quali  la  tariffa   oraria   fissata
dall'articolo  24,  comma  6,  del  medesimo  CCNL,  in  deroga  alla
contrattazione, e' aumentata, con esclusione dei servizi di  guardia,
da 60 euro a 80 euro lordi  omnicomprensivi,  al  netto  degli  oneri
riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni
vigenti  in  materia  di  prestazioni  aggiuntive   con   particolare
riferimento ai volumi di  prestazioni  erogabili  nonche'  all'orario
massimo di lavoro e ai prescritti riposi.  Conseguentemente,  vengono
ripristinati dal 1° gennaio 2021 i  valori  tariffari  vigenti  prima
della data di entrata in vigore del presente decreto; 
    b) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui  all'articolo  6,
comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del  personale  del  comparto
sanita' dipendente del Servizio sanitario nazionale  con  un  aumento
della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto  degli
oneri  riflessi  a  carico  dell'Amministrazione.  Restano  ferme  le
disposizioni  vigenti  in  materia  di  prestazioni  aggiuntive   con
particolare riferimento ai volumi di  prestazioni  erogabili  nonche'
all'orario   massimo   di   lavoro   e    ai    prescritti    riposi.
Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1° gennaio 2021  i  valori
tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del  presente
decreto; 
    c)  reclutare  il  personale,  attraverso  assunzioni   a   tempo
determinato di personale  del  comparto  e  della  dirigenza  medica,
sanitaria veterinaria e delle professioni sanitarie, anche in  deroga
ai vigenti CCNL di settore, o attraverso forme  di  lavoro  autonomo,
anche di collaborazione coordinata e continuativa, nonche' impiegare,
per le medesime  finalita'  di  cui  al  comma  1,  anche  le  figure
professionali previste in incremento ai sensi delle  disposizioni  di
cui agli articoli 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  3. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  1  e  limitatamente  alle
prestazioni di  specialistica  ambulatoriale  e  di  screening,  alle
regioni ed alle province autonome di Trento e  Bolzano  nonche'  agli
enti del Servizio sanitario nazionale e' consentito, nel limite degli
importi di cui all'allegato A, dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 di: 
    a) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115,
comma 2,  del  CCNL  2016-2018  della  dirigenza  medica,  sanitaria,
veterinaria e delle professioni  sanitarie  dipendenti  del  Servizio
sanitario nazionale per le quali la tariffa  oraria  fissata  di  cui
all'articolo 24,  comma  6,  del  medesimo  CCNL  e'  aumentata,  con
esclusione dei servizi di  guardia,  da  60  euro  a  80  euro  lordi
omnicomprensivi,   al   netto   degli   oneri   riflessi   a   carico
dell'Amministrazione.  Restano  ferme  le  disposizioni  vigenti   in
materia di prestazioni  aggiuntive  con  particolare  riferimento  ai
volumi di prestazioni erogabili nonche' all'orario massimo di  lavoro
e ai prescritti riposi. Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1°
gennaio 2021 i valori tariffari vigenti prima dell'entrata in  vigore
del presente decreto; 
    b) ricorrere, per le  prestazioni  di  accertamenti  diagnostici,
alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma  1,  lettera
d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanita'  dipendente
del Servizio sanitario nazionale con un aumento della tariffa  oraria
a 50 euro lordi omnicomprensivi, al  netto  degli  oneri  riflessi  a
carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in
materia di prestazioni  aggiuntive  con  particolare  riferimento  ai
volumi di prestazioni erogabili nonche' all'orario massimo di  lavoro
e ai prescritti riposi. Dal  1°  gennaio  2021  sono  ripristinati  i
valori tariffari vigenti prima della data di entrata  in  vigore  del
presente decreto; 
    c) incrementare, in parziale alternativa a quanto  indicato  alle
lettere a) e b)  del  presente  comma,  rispetto  a  quanto  disposto
dall'articolo 2-sexies, del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.27,  il
monte ore dell'assistenza specialistica  ambulatoriale  convenzionata
interna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,
con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'Accordo  collettivo
nazionale vigente,  nel  limite  di  quanto  riportato  per  ciascuna
regione nella colonna 3 dell'allegato A per un totale di  10  milioni
di euro. 
  4. Nel rispetto dell'autonomia organizzativa regionale, le  regioni
e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  sono  autorizzate  a
ricorrere in maniera flessibile agli strumenti straordinari di cui ai
commi 2 e 3, limitatamente al periodo dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31  dicembre  2020.  A  tal  fine,  il
limite massimo di spesa per ciascuna regione e provincia autonoma  al
lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e' indicato
nell'allegato A che forma parte integrante del  presente  decreto  e,
solo se la somma degli importi ivi indicati  e'  superiore  a  quelli
assegnati  a  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  sulla   base
dell'allegato  B,  il  limite  massimo  di  spesa  e'   rappresentato
dall'importo riportato nell'allegato B del presente decreto. 
  5. Ferma restando la supervisione del tutor, tenendo altresi' conto
del livello di competenze e di autonomia  raggiunto,  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020,  i
medici iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica
nonche', qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo  anno
del relativo corso, nell'espletamento delle  attivita'  assistenziali
presso le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, stilano i
referti delle visite, degli esami e delle prestazioni  specialistiche
con esclusivo riferimento alle sole visite, esami  e  prestazioni  di
controllo ambulatoriali. La refertazione delle prime visite, esami  e
prestazioni specialistiche e' invece riservata al medico specialista. 
  6. Il possesso della specializzazione e' comunque richiesto per  le
refertazioni relative alle seguenti branche specialistiche: anestesia
rianimazione terapia  intensiva  e  del  dolore;  medicina  nucleare,
radiodiagnostica, radioterapia. 
  7. L'attivita' svolta dal medico in formazione specialistica di cui
al  comma  6  e'  registrata  nel  libretto-diario  personale   delle
attivita' formative, e costituisce elemento  di  valutazione  per  il
curriculum professionale ai fini dell'accesso al  Servizio  sanitario
nazionale. 
  8. Per l'anno 2020, per l'attuazione  delle  finalita'  di  cui  ai
commi 2 e 3 e' autorizzata rispettivamente la  spesa  di  112.406.980
euro e 365.811.792 euro, che include anche  gli  oneri  previsti  per
l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettera c) per  un
totale di 10.000.000 di euro, per complessivi 478.218.772 euro. A tal
fine e' conseguentemente incrementato, per l'anno  2020,  il  livello
del finanziamento del fabbisogno  sanitario  nazionale  standard  cui
concorre lo Stato per un importo corrispondente. Al finanziamento  di
cui al  presente  articolo  accedono  tutte  le  regioni  e  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  in  deroga  alle  disposizioni
legislative che stabiliscono per le autonomie  speciali  il  concorso
regionale e provinciale al finanziamento  sanitario  corrente,  sulla
base delle  quote  di  accesso  al  fabbisogno  sanitario  indistinto
corrente rilevate per l'anno 2020. La ripartizione complessiva  delle
somme di cui al presente articolo e' riportata nella tabella  di  cui
all'allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto.
Agli oneri derivanti dal presente comma per l'anno 2020, si  provvede
ai sensi dell'articolo 114. 
  9. Per l'accesso alle risorse di cui al comma 8, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  da  presentare
al Ministero della  salute  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, nell'ambito nel programma operativo  previsto  dall'articolo
18, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27  un
Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa,  con
la specificazione dei modelli organizzativi prescelti, dei  tempi  di
realizzazione e della destinazione delle  risorse.  La  realizzazione
dei suddetti Piani Operativi con il raggiungimento delle finalita' di
cui al comma 1 sara' oggetto di monitoraggio ai sensi del  richiamato
articolo 18, comma 1, quarto  periodo,  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27.