Art. 30 
 
             Incentivi in favore del personale sanitario 
 
  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  al
terzo periodo, le parole: «Tali importi possono essere  incrementati,
fino al doppio degli stessi» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Tali
importi possono essere incrementati di un ammontare aggiuntivo il cui
importo non puo' essere superiore al doppio degli stessi».