Art. 31 
 
Disposizioni  per  il  funzionamento  dell'Agenzia  nazionale  per  i
                     servizi sanitari regionali 
 
  1.   Al   fine   di   garantire   lo   svolgimento   dei    compiti
istituzionalmente  demandati   in   base   alla   normativa   vigente
all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari  regionali,  di  seguito
Agenas  e,  in  particolare,   in   relazione   a   quanto   disposto
dall'articolo 42, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, commi 2, 3 e  4,
relativamente ai compiti di supporto tecnico-operativo  alle  regioni
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Agenas  e'
autorizzata,  in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali  previste  a
legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di
mobilita'  ad  assumere  a  tempo  indeterminato,  mediante  appositi
concorsi pubblici per esami, scritti e orali, ai sensi e nei  termini
di cui all'articolo 249 del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, n.1
statistico, n. 2 ingegneri gestionali, n. 3 ingegneri ambientali,  n.
3 ingegneri clinici, n. 3 ingegneri informatici, n. 4 infermieri  con
laurea magistrale, inquadrati come personale non  dirigenziale  nella
categoria D, e n. 6 dirigenti medici, n. 1  dirigente  statistico  ex
Area III di contrattazione e n. 1 dirigente ingegnere gestionale.  La
dotazione organica dell'Agenzia, di cui all'articolo  1,  comma  444,
legge 27 dicembre 2017, n. 205, determinata in 146 unita', di cui  17
unita'   con   qualifica   dirigenziale,    e'    corrispondentemente
incrementata di 16 unita' di Categoria D, di 6  unita'  di  dirigente
medico e di 2 unita' di dirigente ex Area III di contrattazione. 
  2. Il Presidente e il direttore generale  dell'Agenas,  di  cui  al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115 e successive modificazioni,
sono nominati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Con la nomina dei predetti  organi  ordinari  cessa
l'incarico conferito al Commissario, ai sensi dell'articolo  42,  del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. 
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a  euro
463.071 per l'anno 2020 e ad euro  1.852.285  a  decorrere  dall'anno
2021, si provvede a valere sull'integrazione al finanziamento di  cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno  1993,  n.
266, derivante dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358, della
legge 27 dicembre 2007, n. 244, integralmente  devoluti  al  bilancio
dell'Agenas. 
  4. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
indebitamento netto e fabbisogno, pari a euro 238.482 per l'anno 2020
e a euro 953.927  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.