Art. 10 Prove di esame 1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, nelle materie indicate al comma 2. 2. La prova scritta verte nelle materie concernenti architettura, sviluppo e verifica di applicativi software e di reti di telecomunicazione. 3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). 4. La prova orale verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2, sulle seguenti materie: a) gestione dei sistemi di elaborazione dati; b) utilizzo dei database management system (D.B.M.S.); c) sicurezza informatica; d) informatizzazione della pubblica amministrazione, con particolare riferimento al codice dell'amministrazione digitale; e) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, anche con riguardo all'ordinamento del personale del Corpo nazionale. 5. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).