Art. 11 Titoli e anzianita' di servizio 1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie e ai punteggi indicati nel presente articolo, i seguenti titoli: titoli di studio, abilitazioni professionali e corsi di formazione e aggiornamento professionale; valuta, altresi', secondo i punteggi di cui al comma 6, l'anzianita' di effettivo servizio. 2. I titoli di studio ammessi a valutazione, con i relativi punteggi, sono: a) lauree universitarie: punti 1,00; b) lauree magistrali: punti 1,50; c) master universitario di I livello: punti 0,30; d) master universitario di II livello: punti 0,50; e) diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Universita': punti 0,75; f) dottorato di ricerca: punti 1,00. 3. Non e' valutabile, fra le classi di laurea magistrale, il titolo di studio indicato dal candidato quale requisito per la partecipazione al concorso. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2 sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b) afferenti al medesimo corso di laurea. Il punteggio complessivo attribuibile ai titoli di studio e' pari ad un massimo di punti 2,50. 4. Sono ammesse a valutazione le abilitazioni professionali correlate alle lauree di cui all'articolo 9, con l'attribuzione di un punteggio pari a 1,00; qualora il candidato sia in possesso di piu' abilitazioni, il punteggio massimo attribuibile e' pari a 1,50. 5. Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento professionale, frequentati con profitto, ciascuno dei quali di durata non inferiore a 36 ore, autorizzati dall'amministrazione. Il punteggio da attribuire e' correlato alla durata del corso ed e' pari a 0,25 punti per ciascun periodo di trentasei ore fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui al presente comma, pari a punti 3,00. Nel caso in cui il numero delle ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di trentasei, il punteggio da attribuire e' calcolato per difetto. Non sono valutabili i corsi di formazione obbligatoria per l'ingresso e quelli per la progressione in carriera. 6. Ad ogni anno di effettivo servizio prestato nell'amministrazione sono attribuiti 0,10 punti; i punti sono cumulabili fino a un massimo di punti 3,00. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. 7. Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianita' di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione. 8. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.