Art. 10 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
  1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del
Dipartimento; e' presieduta da un prefetto o da un dirigente generale
del Corpo nazionale ed e' composta da un numero di componenti esperti
nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore  a  quattro,
dei quali almeno due non appartenenti  all'amministrazione  emanante.
Uno dei componenti esterni all'amministrazione, nonche'  il  relativo
supplente,  e'  individuato  tra   gli   iscritti   nell'elenco   dei
giornalisti professionisti. Con il medesimo decreto e' nominato,  per
ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza  o
impedimento del componente effettivo. 
  2. Le funzioni di  segretario  della  commissione  sono  svolte  da
personale    con    qualifica    non    inferiore     a     ispettore
logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai
ruoli  dell'amministrazione  civile   dell'interno   di   equivalente
qualifica in servizio presso il Dipartimento.