Art. 10 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento; e' presieduta da un prefetto o da un dirigente generale del Corpo nazionale ed e' composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno due non appartenenti all'amministrazione emanante. Uno dei componenti esterni all'amministrazione, nonche' il relativo supplente, e' individuato tra gli iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti. Con il medesimo decreto e' nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. 2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.