Art. 11 Prove di esame 1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale. 2. La prova scritta consiste nell'analisi di un caso di studio inerente a una situazione di emergenza con la stesura, senza l'ausilio di strumenti informatici, di: a) un articolo giornalistico, con numero massimo di battute prestabilito; b) un piano d'azione per la comunicazione in emergenza; c) un comunicato stampa e messaggistica da divulgare attraverso reti sociali virtuali. 3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). 4. La prova orale verte, oltre che sulla discussione del caso di studio oggetto della prova scritta, sulle seguenti materie: a) comunicazione pubblica e istituzionale e comunicazione in emergenza; b) organizzazione del Corpo nazionale per il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso e per il raccordo con il sistema nazionale di Protezione civile; c) diritto dell'informazione e della comunicazione; d) elementi di diritto amministrativo e di diritto costituzionale; e) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, anche con riguardo all'ordinamento del personale del Corpo nazionale. 5. Nell'ambito della prova orale e' accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso, e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. 6. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).