Art. 11 
 
                           Prove di esame 
 
  1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da  una
prova orale. 
  2. La prova scritta consiste nell'analisi  di  un  caso  di  studio
inerente  a  una  situazione  di  emergenza  con  la  stesura,  senza
l'ausilio di strumenti informatici, di: 
    a) un articolo  giornalistico,  con  numero  massimo  di  battute
prestabilito; 
    b) un piano d'azione per la comunicazione in emergenza; 
    c) un comunicato stampa e messaggistica da  divulgare  attraverso
reti sociali virtuali. 
  3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano  riportato
nella  prova  scritta   una   votazione   non   inferiore   a   21/30
(ventuno/trentesimi). 
  4. La prova orale verte, oltre che sulla discussione  del  caso  di
studio oggetto della prova scritta, sulle seguenti materie: 
    a) comunicazione pubblica  e  istituzionale  e  comunicazione  in
emergenza; 
    b) organizzazione del Corpo nazionale per il coordinamento  e  la
direzione degli interventi di soccorso  e  per  il  raccordo  con  il
sistema nazionale di Protezione civile; 
    c) diritto dell'informazione e della comunicazione; 
    d)   elementi   di   diritto   amministrativo   e   di    diritto
costituzionale; 
    e)  ordinamento  del  Ministero  dell'interno,  con   particolare
riferimento al Dipartimento, anche con riguardo  all'ordinamento  del
personale del Corpo nazionale. 
  5. Nell'ambito della prova orale e' accertata la  conoscenza  della
lingua straniera, scelta dal candidato all'atto  della  presentazione
della domanda, tra quelle  indicate  nel  bando  di  concorso,  e  la
conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle   applicazioni
informatiche piu' diffuse. 
  6. La prova orale si intende superata se il candidato  ottiene  una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).