Art. 12 Titoli e anzianita' di servizio 1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie e ai punteggi indicati nel presente articolo, i seguenti titoli: titoli di studio, abilitazioni professionali, iscrizione all'elenco dei giornalisti pubblicisti, corsi di formazione e aggiornamento professionale, pubblicazioni e lavori originali; valuta, altresi', secondo i punteggi di cui al comma 8, l'anzianita' di effettivo servizio. 2. I titoli di studio ammessi a valutazione, con i relativi punteggi, sono: a) lauree universitarie: punti 1,00; b) lauree magistrali: punti 1,50; c) master universitario di I livello: punti 0,30; d) master universitario di II livello: punti 0,50; e) diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle universita': punti 0,75; f) dottorato di ricerca: punti 1,00. 3. Sono valutabili, fra le classi di laurea magistrale, esclusivamente i titoli di studio diversi da quello considerato ai fini dell'inquadramento nel ruolo di appartenenza. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2 sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b) afferenti al medesimo corso di laurea. Il punteggio complessivo attribuibile ai titoli di studio e' pari ad un massimo di punti 2,50. 4. E' ammesso a valutazione il superamento della prova di idoneita' professionale di cui all'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, con l'attribuzione di un punteggio pari a 1,00. 5. E' ammessa a valutazione, con l'attribuzione di punti 0,10 per ogni anno fino a un massimo di punti 1,00, l'iscrizione all'elenco dei giornalisti pubblicisti. 6. Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento professionale, frequentati con profitto, ciascuno dei quali di durata non inferiore a trentasei ore, autorizzati dall'amministrazione. Il punteggio da attribuire e' correlato alla durata del corso ed e' pari a 0,10 punti per ciascun periodo di trentasei ore, fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui al presente comma, pari a punti 1,00. Nel caso in cui il numero delle ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di trentasei, il punteggio da attribuire al corso e' calcolato per difetto. Non sono valutabili i corsi di formazione obbligatoria per l'ingresso e quelli per la progressione in carriera. 7. Sono ammessi a valutazione i lavori originali elaborati per l'amministrazione e le pubblicazioni scientifiche fino ad un massimo di punti 2,00. Per lavoro originale si intende quello che il dipendente abbia svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o su incarico conferitogli dall'amministrazione e che verta su questioni di particolare rilievo determinando un concreto vantaggio per l'amministrazione. Le pubblicazioni scientifiche valutabili sono quelle edite in formato cartaceo o digitale, relative a discipline attinenti all'attivita' ed ai servizi propri dell'amministrazione, contenute in una rivista di carattere scientifico debitamente autorizzata ovvero riconducibili a un editore. Nel caso di lavori originali o pubblicazioni predisposti da coautori, ove non risulti individuabile il singolo contributo, il punteggio viene ripartito nel seguente modo: diviso per due nel caso di due autori - diviso per tre nel caso di tre o piu' autori. Per ciascun lavoro originale o pubblicazione possono essere attribuiti fino a punti 0,10. 8. Ad ogni anno di effettivo servizio prestato nell'amministrazione nei ruoli direttivi ovvero nei corrispondenti ruoli del previgente ordinamento sono attribuiti 0,50 punti; i punti sono cumulabili fino a un massimo di punti 2,50. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. Non e' computata l'anzianita' minima necessaria quale requisito per la partecipazione al concorso. 9. Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianita' di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione. 10. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.
Note all'art. 12: - Il testo dell'art. 32 della citata legge 3 febbraio 1963, n. 69, e' il seguente: «Art. 32 (Prova di idoneita' professionale). - L'accertamento dell'idoneita' professionale, di cui al precedente art. 29, consiste in una prova scritta e orale di tecnica e pratica del giornalismo, integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia del giornalismo. L'esame dovra' sostenersi in Roma, innanzi ad una Commissione composta di sette membri, di cui cinque dovranno essere nominati dal Consiglio nazionale dell'Ordine fra i giornalisti professionisti iscritti da non meno di 10 anni. Gli altri 2 membri saranno nominati dal presidente della Corte d'appello di Roma, scelti l'uno tra i magistrati di tribunale e l'altro tra i magistrati di appello; questo ultimo assumera' le funzioni di presidente della Commissione in esame. Le modalita' di svolgimento dell'esame, da effettuarsi in almeno due sessioni annuali saranno determinate dal regolamento. Per lo svolgimento della prova scritta e' consentito l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) cui sia inibito l'accesso alla memoria secondo le modalita' tecniche indicate dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della giustizia.».