Art. 12 
 
                   Titoli e anzianita' di servizio 
 
  1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie e  ai
punteggi indicati nel presente articolo, i seguenti titoli: titoli di
studio,  abilitazioni  professionali,   iscrizione   all'elenco   dei
giornalisti  pubblicisti,  corsi  di   formazione   e   aggiornamento
professionale, pubblicazioni e lavori  originali;  valuta,  altresi',
secondo i punteggi di cui  al  comma  8,  l'anzianita'  di  effettivo
servizio. 
  2. I titoli  di  studio  ammessi  a  valutazione,  con  i  relativi
punteggi, sono: 
    a) lauree universitarie: punti 1,00; 
    b) lauree magistrali: punti 1,50; 
    c) master universitario di I livello: punti 0,30; 
    d) master universitario di II livello: punti 0,50; 
    e) diploma di specializzazione conseguito al termine di un  corso
di specializzazione istituito dalle universita': punti 0,75; 
    f) dottorato di ricerca: punti 1,00. 
  3.  Sono  valutabili,  fra  le   classi   di   laurea   magistrale,
esclusivamente i titoli di studio diversi da  quello  considerato  ai
fini dell'inquadramento nel ruolo di  appartenenza.  I  punteggi  dei
titoli di studio di cui al comma  2  sono  fra  loro  cumulabili,  ad
eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b) afferenti al medesimo
corso di laurea. Il punteggio complessivo attribuibile ai  titoli  di
studio e' pari ad un massimo di punti 2,50. 
  4. E' ammesso a valutazione il superamento della prova di idoneita'
professionale di cui all'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963,  n.
69, con l'attribuzione di un punteggio pari a 1,00. 
  5. E' ammessa a valutazione, con l'attribuzione di punti  0,10  per
ogni anno fino a un massimo di punti  1,00,  l'iscrizione  all'elenco
dei giornalisti pubblicisti. 
  6. Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento
professionale, frequentati con profitto, ciascuno dei quali di durata
non inferiore a trentasei ore, autorizzati  dall'amministrazione.  Il
punteggio da attribuire e' correlato alla durata del corso ed e' pari
a  0,10  punti  per  ciascun  periodo  di  trentasei  ore,  fino   al
raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui
al presente comma, pari a punti 1,00. Nel caso in cui il numero delle
ore complessive del corso non corrisponda a  un  multiplo  esatto  di
trentasei, il punteggio da  attribuire  al  corso  e'  calcolato  per
difetto. Non sono valutabili i corsi di formazione  obbligatoria  per
l'ingresso e quelli per la progressione in carriera. 
  7. Sono ammessi a valutazione  i  lavori  originali  elaborati  per
l'amministrazione e le pubblicazioni scientifiche fino ad un  massimo
di punti  2,00.  Per  lavoro  originale  si  intende  quello  che  il
dipendente abbia svolto nell'esercizio delle proprie  attribuzioni  o
su  incarico  conferitogli  dall'amministrazione  e  che   verta   su
questioni di particolare rilievo determinando un  concreto  vantaggio
per l'amministrazione. Le pubblicazioni scientifiche valutabili  sono
quelle edite in formato cartaceo o digitale,  relative  a  discipline
attinenti all'attivita' ed ai  servizi  propri  dell'amministrazione,
contenute  in  una  rivista  di  carattere  scientifico   debitamente
autorizzata ovvero riconducibili a un editore.  Nel  caso  di  lavori
originali o pubblicazioni predisposti da coautori,  ove  non  risulti
individuabile il singolo contributo, il punteggio viene ripartito nel
seguente modo: diviso per due nel caso di due autori - diviso per tre
nel caso di tre  o  piu'  autori.  Per  ciascun  lavoro  originale  o
pubblicazione possono essere attribuiti fino a punti 0,10. 
  8. Ad ogni anno di effettivo servizio prestato nell'amministrazione
nei ruoli direttivi ovvero nei corrispondenti  ruoli  del  previgente
ordinamento sono attribuiti 0,50 punti; i punti sono cumulabili  fino
a un massimo di punti 2,50. Le frazioni  di  anno  sono  valutate  in
ragione mensile considerando, come mese intero, periodi  continuativi
di trenta giorni o frazioni  superiori  a  quindici  giorni.  Non  e'
computata l'anzianita'  minima  necessaria  quale  requisito  per  la
partecipazione al concorso. 
  9. Sono  valutabili  esclusivamente  i  titoli  e  l'anzianita'  di
effettivo servizio  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine
previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande  di
partecipazione. 
  10. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta e
prima che si proceda alla correzione dell'elaborato. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Il testo dell'art. 32 della citata legge  3  febbraio
          1963, n. 69, e' il seguente: 
                «Art.  32  (Prova  di  idoneita'  professionale).   -
          L'accertamento  dell'idoneita'  professionale,  di  cui  al
          precedente art. 29, consiste in una prova scritta  e  orale
          di tecnica  e  pratica  del  giornalismo,  integrata  dalla
          conoscenza delle norme giuridiche che hanno  attinenza  con
          la materia del giornalismo. 
                L'esame dovra' sostenersi in  Roma,  innanzi  ad  una
          Commissione  composta  di  sette  membri,  di  cui   cinque
          dovranno   essere   nominati   dal   Consiglio    nazionale
          dell'Ordine fra i giornalisti  professionisti  iscritti  da
          non meno di 10 anni. Gli altri 2  membri  saranno  nominati
          dal presidente della Corte d'appello di Roma, scelti  l'uno
          tra i magistrati di tribunale e l'altro tra i magistrati di
          appello; questo ultimo assumera' le funzioni di  presidente
          della Commissione in esame. 
                Le   modalita'   di   svolgimento   dell'esame,    da
          effettuarsi  in  almeno  due   sessioni   annuali   saranno
          determinate dal regolamento. 
                Per lo svolgimento della prova scritta e'  consentito
          l'utilizzo di elaboratori elettronici  (personal  computer)
          cui sia inibito l'accesso alla memoria secondo le modalita'
          tecniche indicate dal Consiglio nazionale  dell'ordine  dei
          giornalisti, sentito il Ministero della giustizia.».