Art. 9 
 
         Modalita' di trasmissione degli elenchi delle reti, 
          dei sistemi informativi e dei servizi informatici 
 
  1. Entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione  di  avvenuta
iscrizione nell'elenco di  cui  all'articolo  1,  comma  2-bis),  del
decreto-legge, i soggetti pubblici e quelli di  cui  all'articolo  29
del codice dell'amministrazione digitale, nonche' quelli privati  ivi
inclusi,   trasmettono,   rispettivamente,   alla   struttura   della
Presidenza del Consiglio dei ministri competente per  la  innovazione
tecnologica e la  digitalizzazione  e  al  Ministero  dello  sviluppo
economico, gli elenchi di beni ICT di cui all'articolo  1,  comma  2,
lettera  b),  del  decreto-legge,   comprensivi   della   descrizione
dell'architettura e  della  componentistica  predisposta  secondo  il
modello di cui all'articolo 8, nonche' dell'analisi del  rischio.  La
trasmissione degli elenchi di beni ICT avviene per il tramite di  una
piattaforma digitale costituita presso il DIS anche per le  attivita'
di prevenzione, preparazione  e  gestione  delle  crisi  cibernetiche
affidate al NSC,  nell'ambito  delle  risorse  finanziarie,  umane  e
strumentali previste a legislazione vigente. Le disposizioni  di  cui
al presente  comma  si  applicano  anche  per  l'aggiornamento  degli
elenchi di beni ICT e del modello di cui all'articolo 8, comma 1. 
  2.  La  struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
competente per la innovazione tecnologica e la digitalizzazione e  il
Ministero dello sviluppo  economico,  per  i  profili  di  rispettiva
competenza, accedono alla piattaforma di cui al comma 1 ai fini dello
svolgimento  delle  attivita'  di  ispezione  e   verifica   previste
dall'articolo 1, comma 6, lettera c), del decreto-legge, nonche'  dei
compiti di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge. 
  3. In relazione alle reti, ai  sistemi  informativi  e  ai  servizi
informatici connessi alla funzione di prevenzione e  repressione  dei
reati, alla tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica,  alla
difesa civile e alla difesa e sicurezza militare dello Stato  di  cui
all'articolo 1, comma 6, lettera c), del decreto-legge, la  struttura
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  competente  per  la
innovazione tecnologica e la digitalizzazione accede alla piattaforma
di  cui  al  comma  1  limitatamente  alle  informazioni  necessarie,
individuate ai sensi dell'articolo 8, comma 2, per lo svolgimento dei
compiti previsti dall'articolo 1, comma 12, del decreto-legge. 
  4. L'organo del  Ministero  dell'interno  per  la  sicurezza  e  la
regolarita' dei servizi  di  telecomunicazione  di  cui  all'articolo
7-bis del decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,  n.  155,  accede  per  il
tramite della piattaforma digitale di cui al comma 1 agli elenchi  di
cui all'articolo  1,  comma  2,  lettera  b),  del  decreto-legge,  e
fornisce alla  stessa  piattaforma  gli  elenchi  di  pertinenza  del
Ministero. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per il riferimento dell'art. 1 del  decreto-legge  21
          settembre 2019,  n.  105,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, si  veda  nelle  note
          alle premesse. 
              -  Per  il  riferimento  dell'art.   29   del   decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.     82     (Codice
          dell'amministrazione digitale), si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per il riferimento dell'art. 7-bis del  decreto-legge
          27 luglio 2005,  n.  144,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, si veda nelle note alle
          premesse.