Art. 18. 
 
(Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi  antigenici  rapidi
da parte dei medici di medicina generale e  dei  pediatri  di  libera
                               scelta) 
 
  1. Al fine di sostenere ed implementare il sistema diagnostico  dei
casi di positivita' al virus SARS-CoV-2  attraverso  l'esecuzione  di
tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale  e
dei pediatri di libera scelta, secondo le  modalita'  definite  dagli
Accordi collettivi nazionali di settore, e'  autorizzata  per  l'anno
2020 la spesa di euro 30.000.000. 
  2. Alla spesa di cui al comma 1, individuata per ciascuna regione e
provincia autonoma negli importi di cui alla Tabella  1  al  presente
decreto, tutte le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano
provvedono  a  valere  sul  finanziamento  sanitario  corrente   gia'
disposto e assegnato per l'anno  2020  ai  sensi  della  legislazione
vigente.