Art. 19. 
 
(Disposizioni urgenti  per  la  comunicazione  dei  dati  concernenti
l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi  da  parte  dei  medici  di
         medicina generale e dei pediatri di libera scelta) 
 
  1. Per  l'implementazione  del  sistema  diagnostico  dei  casi  di
positivita' al virus SARS-CoV-2 attraverso  l'esecuzione  di  tamponi
antigenici rapidi di cui all'articolo 18, le regioni  e  le  province
autonome comunicano al Sistema Tessera Sanitaria (TS) i  quantitativi
dei tamponi  antigenici  rapidi  consegnati  ai  medici  di  medicina
generale  e  ai  pediatri  di  libera  scelta,  i  quali,  ai   sensi
dell'articolo  17-bis  del  decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito con modificazioni dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,
utilizzando  le  funzionalita'   del   Sistema   Tessera   Sanitaria,
predispongono il referto elettronico relativo al tampone eseguito per
ciascun assistito, con l'indicazione dei relativi esiti, dei dati  di
contatto,  nonche'  delle  ulteriori  informazioni  necessarie   alla
sorveglianza epidemiologica, individuate con il  decreto  di  cui  al
comma   2.   Il   Sistema   Tessera   Sanitaria   rende   disponibile
immediatamente: 
    a) all'assistito, il referto elettronico, nel Fascicolo Sanitario
Elettronico  (FSE)  e,  per  agevolarne   la   consultazione,   anche
attraverso una piattaforma  nazionale  gestita  dal  Sistema  Tessera
Sanitaria (TS) e integrata con i singoli sistemi regionali; 
    b) al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda  sanitaria  locale
territorialmente competente, attraverso la piattaforma  nazionale  di
cui alla lettera a), il referto elettronico, con esito positivo; 
    c) al Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica di
cui all'articolo  122  del  decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  il
numero  dei  tamponi  antigenici  rapidi  effettuati,  aggregato  per
regione o provincia autonoma, 
    d) alla piattaforma  istituita  presso  l'Istituto  Superiore  di
Sanita' ai sensi  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640,  il  numero  dei  tamponi
antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia  di  assistito,
con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi, per la successiva
trasmissione al Ministero della  salute,  ai  fini  dell'espletamento
delle relative funzioni in materia di prevenzione e  controllo  delle
malattie infettive e, in particolare, del Covid-19. 
  2. Le modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 1 sono
definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il Ministero della salute, previo parere del Garante per
la protezione dei dati personali.