Art. 20. 
 
(Istituzione del servizio nazionale di  risposta  telefonica  per  la
                       sorveglianza sanitaria) 
 
  1. Il Ministero della salute svolge attivita' di contact tracing  e
sorveglianza sanitaria  nonche'  di  informazione  e  accompagnamento
verso i servizi di prevenzione e assistenza delle competenti  aziende
sanitarie locali. A tal fine, il Ministero  della  salute  attiva  un
servizio nazionale di supporto telefonico e telematico  alle  persone
risultate positive al virus  SARS-Cov-2,  che  hanno  avuto  contatti
stretti o  casuali  con  soggetti  risultati  positivi  o  che  hanno
ricevuto una notifica di allerta attraverso  l'applicazione  "Immuni"
di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, i  cui
dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in  presenza
di un caso di positivita'.  A  tal  fine  i  dati  relativi  ai  casi
diagnosticati  di  positivita'  al   virus   SARS-Cov-2   sono   resi
disponibili al  predetto  servizio  nazionale,  anche  attraverso  il
Sistema    Tessera    Sanitaria    ovvero    tramite    sistemi    di
interoperabilita'. 
  3.  Il  Ministro  per  la  salute  puo'  delegare   la   disciplina
dell'organizzazione e del funzionamento del servizio di cui al  comma
1 al commissario straordinario per l'emergenza di  cui  all'art.  122
del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 oppure provvedervi con proprio
decreto. 
  4. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e 3.000.000 di euro  per  l'anno
2021. Ai predetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 34.