Art. 21. 
 
            (Misure per la didattica digitale integrata) 
 
  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13  luglio
2015, n. 107, istituito nel bilancio del  Ministero  dell'istruzione,
e' incrementato di euro 85 milioni per l'anno 2020. 
  2. Le risorse di cui al comma  1  sono  destinate  all'acquisto  di
dispositivi e strumenti digitali individuali per la  fruizione  delle
attivita' di didattica digitale integrata, da concedere  in  comodato
d'uso alle studentesse e  agli  studenti  meno  abbienti,  anche  nel
rispetto  dei  criteri  di  accessibilita'   per   le   persone   con
disabilita', nonche' per l'utilizzo delle  piattaforme  digitali  per
l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettivita' di rete. 
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse  di  cui  al
comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche,  tenuto  conto
del fabbisogno rispetto al numero  di  studenti  di  ciascuna  e  del
contesto socio-economico delle famiglie. 
  4. Le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti  di  cui  al
comma 2 mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1,  commi
449 e 450, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296.  Qualora  non  sia
possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche
provvedono all'acquisto anche in deroga alle disposizioni del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  5. Il Ministero dell'istruzione e'  autorizzato  ad  anticipare  in
un'unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in
attuazione del presente articolo, nel limite delle risorse a tal fine
iscritte in bilancio e fermo restando il successivo  svolgimento  dei
controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche
sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al  presente  articolo
in relazione alle finalita' in esso stabilite. 
  6.  Ai  fini  dell'immediata  attuazione  delle  disposizioni   del
presente articolo  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio e, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad
anticipazioni di tesoreria. 
  7. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai
sensi dell'articolo 34.