Art. 22. 
 
                  (Scuole e misure per la famiglia) 
 
  1. All'articolo 21 bis, del decreto legge 14 agosto  2020,  n.  104
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: ",  minore  di  anni  quattordici,"  sono
sostituite dalle seguenti: ",  minore  di  anni  sedici"  e  dopo  le
parole: "sia pubblici che privati"  sono  aggiunte  le  seguenti:  ",
nonche'  nel  caso  in  cui  sia  stata   disposta   la   sospensione
dell'attivita' didattica in presenza del figlio convivente minore  di
anni sedici"; 
  b) al comma 3, dopo le parole: "plesso scolastico" sono aggiunte le
seguenti:  ",  nonche'  nel  caso  in  cui  sia  stata  disposta   la
sospensione  dell'attivita'  didattica   in   presenza   del   figlio
convivente minore di anni quattordici.  In  caso  di  figli  di  eta'
compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi  dal
lavoro  senza  corresponsione  di  retribuzione  o   indennita'   ne'
riconoscimento  di   contribuzione   figurativa,   con   divieto   di
licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.". 
  c) al comma 7, le parole: "50  milioni  di  euro"  sono  sostituite
dalle seguenti: "93 milioni di euro". 
  d) al comma 8, le parole: "1,5 milioni  di  euro"  sono  sostituite
dalle seguenti: "4 milioni di euro". 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a  45,5  milioni
di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui l'articolo 85, comma 5,
del  decreto  legge  19  maggio  2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.