Art. 23. 
 
(Disposizioni per l'esercizio  dell'attivita'  giurisdizionale  nella
         vigenza dell'emergenza epidemiologica da CIVID-19) 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla
scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2020, n. 35 si applicano le disposizioni di cui ai commi da  2  a  9.
Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221
del  decreto  legge  19  maggio  2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,   n.   77   ove   non
espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo. 
  2. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e  la
polizia giudiziaria possono  avvalersi  di  collegamenti  da  remoto,
individuati e regolati con provvedimento del direttore  generale  dei
sistemi informativi e automatizzati del  Ministero  della  giustizia,
per compiere atti che  richiedono  la  partecipazione  della  persona
sottoposta alle indagini, della persona  offesa,  del  difensore,  di
consulenti, di esperti o di altre persone,  salvo  che  il  difensore
della persona sottoposta alle  indagini  si  opponga,  quando  l'atto
richiede la sua presenza. Le persone chiamate a partecipare  all'atto
sono tempestivamente  invitate  a  presentarsi  presso  l'ufficio  di
polizia giudiziaria piu' vicino al luogo di residenza, che  abbia  in
dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento  da  remoto.
Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in
presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede
alla  loro  identificazione.  Il  compimento  dell'atto  avviene  con
modalita' idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad
assicurare la possibilita' per la persona sottoposta alle indagini di
consultarsi riservatamente con il  proprio  difensore.  Il  difensore
partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio  studio,  salvo
che decida  di  essere  presente  nel  luogo  ove  si  trova  il  suo
assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale da' atto nello
stesso delle modalita' di collegamento da  remoto  utilizzate,  delle
modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti  e
di tutte le ulteriori  operazioni,  nonche'  dell'impossibilita'  dei
soggetti non presenti fisicamente di  sottoscrivere  il  verbale,  ai
sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.  La
partecipazione delle  persone  detenute,  internate  o  in  stato  di
custodia cautelare e' assicurata con le modalita' di cui al comma  4.
Con le medesime modalita' di cui al presente comma  il  giudice  puo'
procedere all'interrogatorio di cui all'articolo 294  del  codice  di
procedura penale. 
  3. Le udienze dei  procedimenti  civili  e  penali  alle  quali  e'
ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a  porte  chiuse,
ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 128 del codice di  procedura
civile e dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale. 
  4. La partecipazione a qualsiasi udienza  delle  persone  detenute,
internate, in stato di custodia cautelare, fermate  o  arrestate,  e'
assicurata,   ove   possibile,   mediante   videoconferenze   o   con
collegamenti da remoto individuati e regolati con  provvedimento  del
Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e  automatizzati  del
Ministero della giustizia. Si applicano, in  quanto  compatibili,  le
disposizioni di cui ai commi 3, 4 e  5  dell'articolo  146-bis  delle
norme di attuazione, di coordinamento e  transitorie  del  codice  di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.
271. Il comma 9 dell'articolo 221 del decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, e' abrogato. 
  5. Le udienze  penali  che  non  richiedono  la  partecipazione  di
soggetti diversi dal pubblico ministero,  dalle  parti  private,  dai
rispettivi difensori e dagli ausiliari  del  giudice  possono  essere
tenute mediante collegamenti da remoto  individuati  e  regolati  con
provvedimento  del  direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e
automatizzati  del  Ministero   della   giustizia.   Lo   svolgimento
dell'udienza  avviene  con  modalita'  idonee  a   salvaguardare   il
contraddittorio  e  l'effettiva  partecipazione  delle  parti.  Prima
dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori  delle  parti,  al
pubblico ministero e agli  altri  soggetti  di  cui  e'  prevista  la
partecipazione giorno, ora e modalita' del collegamento. I  difensori
attestano l'identita' dei soggetti assistiti, i quali,  se  liberi  o
sottoposti a misure cautelari  diverse  dalla  custodia  in  carcere,
partecipano all'udienza solo dalla  medesima  postazione  da  cui  si
collega il difensore.  In  caso  di  custodia  dell'arrestato  o  del
fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284,  comma  1,  del
codice di procedura penale, la  persona  arrestata  o  fermata  e  il
difensore possono partecipare  all'udienza  di  convalida  da  remoto
anche dal piu' vicino ufficio della  polizia  giudiziaria  attrezzato
per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso,  l'identita'
della persona arrestata o  formata  e'  accertata  dall'ufficiale  di
polizia giudiziaria  presente.  L'ausiliario  del  giudice  partecipa
all'udienza dall'ufficio giudiziario e da' atto nel verbale d'udienza
delle modalita' di collegamento da remoto utilizzate, delle modalita'
con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e  di  tutte
le ulteriori operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei soggetti non
presenti  fisicamente  di  sottoscrivere   il   verbale,   ai   sensi
dell'articolo 137, comma 2, del codice  di  procedura  penale,  o  di
vistarlo,  ai  sensi  dell'articolo  483,  comma  1,  del  codice  di
procedura penale. Le disposizioni di cui al  presente  comma  non  si
applicano alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni,
parti, consulenti o periti, nonche'  alle  discussioni  di  cui  agli
articoli 441 e 523 del codice di procedura penale  e,  salvo  che  le
parti vi consentano, alle udienze preliminari e dibattimentali. 
  6. Il giudice puo' disporre che le udienze  civili  in  materia  di
separazione  consensuale  di  cui  all'articolo  711  del  codice  di
procedura civile e di divorzio congiunto di cui all'articolo 9  della
legge  1  dicembre  1970,  n.  898  siano  sostituite  dal   deposito
telematico di note scritte di cui  all'articolo  221,  comma  4,  del
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui tutte le parti che
avrebbero   diritto   a   partecipare   all'udienza   vi    rinuncino
espressamente con comunicazione, depositata  almeno  quindici  giorni
prima dell'udienza, nella quale dichiarano  di  essere  a  conoscenza
delle norme processuali che prevedono la partecipazione  all'udienza,
di aver aderito liberamente  alla  possibilita'  di  rinunciare  alla
partecipazione all'udienza, di confermare le  conclusioni  rassegnate
nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non  volersi
conciliare. 
  7. In deroga al disposto dell'articolo 221, comma  7,  del  decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, il giudice puo' partecipare  all'udienza
anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario. 
  8. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma
degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la  Corte  di
cassazione procede in Camera  di  consiglio  senza  l'intervento  del
procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una
delle parti private o il procuratore  generale  faccia  richiesta  di
discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza,
il procuratore generale formula le sue  richieste  con  atto  spedito
alla  cancelleria  della  Corte  a   mezzo   di   posta   elettronica
certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo
stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre
parti che, entro il  quinto  giorno  antecedente  l'udienza,  possono
presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della  corte  a
mezzo  di  posta  elettronica  certificata,  le   conclusioni.   Alla
deliberazione si procede con le modalita' di cui al comma 9;  non  si
applica l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e  il
dispositivo e' comunicato alle parti.  La  richiesta  di  discussione
orale e' formulata  per  iscritto  dal  procuratore  generale  o  dal
difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura
penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima
dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica  certificata,
alla cancelleria. Le previsioni di  cui  al  presente  comma  non  si
applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade
entro il termine  di  quindici  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto. Per i procedimenti nei quali l'udienza  ricade  tra
il sedicesimo e il  trentesimo  giorno  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto  la  richiesta  di  discussione  orale  deve  essere
formulata entro dieci giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  9. Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali  in
camera di' consiglio possono essere assunte mediante collegamenti  da
remoto  individuati  e  regolati  con  provvedimento  del   direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero  della
giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati  e'  considerato
Camera di consiglio a tutti gli effetti di  legge.  Nei  procedimenti
penali, dopo la  deliberazione,  il  presidente  del  collegio  o  il
componente del collegio da lui delegato  sottoscrive  il  dispositivo
della sentenza o l'ordinanza e  il  provvedimento  e'  depositato  in
cancelleria  ai  fini  dell'inserimento  nel   fascicolo   il   prima
possibile. Nei procedimenti penali le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di
discussione finale, in pubblica udienza o  in  camera  di  consiglio,
svolte senza il ricorso a collegamento da remoto. 
  10. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonche' quelle  di
cui all'articolo 221  del  decreto  legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  in
quanto compatibili, si applicano altresi'  ai  procedimenti  relativi
agli arbitrati rituali e alla magistratura militare.