Art. 24.
(Disposizioni per la semplificazione delle attivita' di deposito di
atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19)
1. In deroga a quanto prevista dall'articolo 221, comma 11, del
decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge
77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del
decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti,
richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del
codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della
repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante
deposito dal portale del processo penale telematico individuato con
provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalita'
stabilite nel decreto stesso, anche in deroga alle previsioni del
decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge
29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito
al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei
sistemi ministeriali, secondo le modalita' stabilite dal
provvedimento.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, saranno
indicati gli ulteriori atti per quali sara' reso possibile il
deposito telematico nelle modalita' di cui al comma 1.
3. Gli uffici giudiziari, nei quali e' reso possibile il deposito
telematico ai sensi dei commi 1 e 2, sono autorizzati all'utilizzo
del portale, senza necessita' di ulteriore verifica o accertamento da
parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati.
4. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati
diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del
termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e'
consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica
certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta
elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro
della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalita'
di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli
indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in
apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi
e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con
il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche
relative ai formati degli atti e le ulteriori modalita' di invio.
5. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori
inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma
precedente, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici
giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e
ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della
continuita' della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresi',
all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto
ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di
posta elettronica certificata dell'ufficio.
6. Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno
individuati ai sensi del comma 2 l'invio tramite posta elettronica
certificata non e' consentito e non produce alcun effetto di legge.