Art. 25.
(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo
amministrativo)
1. Le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1
dell'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito
in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 25 giugno
2020, n. 70, si applicano altresi' alle udienze pubbliche e alle
camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di
giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali
amministrativi regionali che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31
gennaio 2021 e, fino a tale ultima data, il decreto di cui al comma 1
dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, prescinde dai pareri previsti dallo stesso articolo 13.
2. Durante tale periodo, salvo quanto previsto dal comma 1, gli
affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale,
sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilita' di
definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del
processo amministrativo, omesso ogni avviso. Il giudice delibera in
camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da
remoto. Restano fermi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e
di modifica della composizione del collegio.
3. Per le udienze pubbliche e le camere di consiglio che si
svolgono tra il 9 e il 20 novembre 2020, l'istanza di discussione
orale, di cui al quarto periodo dell'articolo 4 del decreto-legge n.
28 del 2020, puo' essere presentata fino a cinque giorni liberi prima
dell'udienza pubblica o camerale.