Art. 25. 
 
(Misure   urgenti   relative   allo    svolgimento    del    processo
                           amministrativo) 
 
  1. Le disposizioni dei  periodi  quarto  e  seguenti  del  comma  1
dell'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n.  28,  convertito
in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della  legge  25  giugno
2020, n. 70, si applicano altresi'  alle  udienze  pubbliche  e  alle
camere  di  consiglio  del  Consiglio  di  Stato,  del  Consiglio  di
giustizia amministrativa per la Regione  siciliana  e  dei  tribunali
amministrativi regionali che si svolgono dal 9 novembre  2020  al  31
gennaio 2021 e, fino a tale ultima data, il decreto di cui al comma 1
dell'articolo 13 dell'allegato 2  al  decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, prescinde dai pareri previsti dallo stesso articolo 13. 
  2. Durante tale periodo, salvo quanto previsto  dal  comma  1,  gli
affari in trattazione passano in decisione, senza discussione  orale,
sulla base degli atti depositati, ferma restando la  possibilita'  di
definizione del giudizio ai sensi dell'articolo  60  del  codice  del
processo amministrativo, omesso ogni avviso. Il giudice  delibera  in
camera di consiglio, se necessario  avvalendosi  di  collegamenti  da
remoto. Restano fermi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e
di modifica della composizione del collegio. 
  3. Per le udienze  pubbliche  e  le  camere  di  consiglio  che  si
svolgono tra il 9 e il 20 novembre  2020,  l'istanza  di  discussione
orale, di cui al quarto periodo dell'articolo 4 del decreto-legge  n.
28 del 2020, puo' essere presentata fino a cinque giorni liberi prima
dell'udienza pubblica o camerale.