Art. 26. 
 
(Disposizioni in materia di giudizio contabile nonche' misure urgenti
relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo
contabile durante l'ulteriore  periodo  di  proroga  dello  stato  di
                      emergenza epidemiologica) 
 
  1. Ferma restando l'applicabilita' dell'art. 85 del  decreto  legge
17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24  aprile  2020  n.  27,  come
modificato dell'art. 26-ter del  decreto  legge  14  agosto  n.  104,
convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126,  per
contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e  contenerne  gli
effetti negativi  sullo  svolgimento  e  sui  tempi  delle  attivita'
istituzionali della Corte dei conti, dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto e fino  al  termine  dello  stato  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19, le adunanze e  le  udienze  dinanzi  alla
Corte dei conti alle quali e' ammessa la  presenza  del  pubblico  si
celebrano a porte chiuse ai sensi dell'art. 91, comma 2, del  decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 174. 
  2. All'art. 257, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno  al  lavoro  e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19",  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  17  luglio  2020,  n.   77,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  a) le parole  "31  dicembre  2020"  sono  sostituite  dalle  parole
"termine dell'emergenza epidemiologica in corso"; 
  b) le lettere "in corso" sono soppresse; 
  c) dopo le parole "personale della Corte dei conti"  sono  inserite
le parole ", ivi incluso quello di magistratura". 
  Dalle disposizioni di cui al precedente periodo non derivano  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.