Art. 27. 
 
 (Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario) 
 
  1. Fino alla cessazione degli  effetti  della  dichiarazione  dello
stato di emergenza nazionale da  Covid-19,  ove  sussistano  divieti,
limiti,  impossibilita'  di  circolazione  su  tutto  o   parte   del
territorio nazionale  conseguenti  al  predetto  stato  di  emergenza
ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumita' pubblica o  dei
soggetti a vario  titolo  interessati  nel  processo  tributario,  lo
svolgimento delle udienze pubbliche e  camerali  e  delle  camere  di
consiglio con collegamento  da  remoto  e'  autorizzato,  secondo  la
rispettiva competenza, con  decreto  motivato  del  presidente  della
Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi  almeno
cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o  una
camera di consiglio. I decreti possono disporre che le udienze  e  le
camere di consiglio si svolgano anche solo  parzialmente  da  remoto,
ove  le  dotazioni  informatiche  della   giustizia   tributaria   lo
consentano  e  nei  limiti  delle  risorse  tecniche  e   finanziarie
disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta  la  discussione  da
remoto, la segreteria comunica alle  parti,  di  regola,  almeno  tre
giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e  delle  modalita'
di collegamento. Si da' atto a verbale delle  modalita'  con  cui  si
accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e  la  libera  volonta'
delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati
personali. I verbali redatti  in  occasione  di  un  collegamento  da
remoto e i provvedimenti adottati  in  esito  a  un  collegamento  da
remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario. 
  2. In alternativa alla discussione con collegamento da  remoto,  le
controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica,  passano
in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle  parti
non insista per la discussione, con apposita  istanza  da  notificare
alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni  liberi
anteriori alla data fissata per  la  trattazione.  I  difensori  sono
comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel  caso  in  cui
sia chiesta la discussione e non  sia  possibile  procedere  mediante
collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta,  con
fissazione  di  un  termine  non  inferiore  a  dieci  giorni   prima
dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni
prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in  cui  non  sia
possibile garantire  il  rispetto  dei  termini  di  cui  al  periodo
precedente,  la  controversia  e'  rinviata   a   nuovo   ruolo   con
possibilita' di prevedere la trattazione  scritta  nel  rispetto  dei
medesimi termini. In  caso  di  trattazione  scritta  le  parti  sono
considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque  assunti
presso la sede dell'ufficio. 
  3. I componenti dei collegi  giudicanti  residenti,  domiciliati  o
comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in  cui  si  trova  la
commissione di appartenenza sono esonerati,  su  richiesta  e  previa
comunicazione   al   Presidente   di   sezione   interessata,   dalla
partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso
la sede della Commissione interessata. 
  4. Salvo quanto previsto nel presente  articolo,  le  modalita'  di
svolgimento delle  udienze  da  remoto  sono  disciplinate  ai  sensi
dell'articolo  16  del  decreto-legge  23  ottobre  2018,   n.   119,
convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136.