Art. 28. (Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semiliberta') 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ferme le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di semiliberta' possono essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal comma 1 predetto l'articolo 52, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. 2. In ogni caso la durata delle licenze premio non puo' estendersi oltre il 31 dicembre 2020.