Art. 28. 
 
(Licenze  premio  straordinarie  per  i   detenuti   in   regime   di
                            semiliberta') 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  ferme  le
ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge  26  luglio
1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di semiliberta' possono
essere concesse licenze con durata superiore a  quella  prevista  dal
comma  1  predetto  l'articolo  52,  salvo  che  il   magistrato   di
sorveglianza ravvisi gravi motivi  ostativi  alla  concessione  della
misura. 
  2. In ogni caso la durata delle licenze premio non puo'  estendersi
oltre il 31 dicembre 2020.