Art. 29. 
 
             (Durata straordinaria dei permessi premio) 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla
data del 31 dicembre 2020 ai condannati cui siano stati gia' concessi
i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975,  n.
354 e che siano stati gia' assegnati al lavoro all'esterno  ai  sensi
dell'articolo 21 della  legge  26  luglio  1975,  n.  354  o  ammessi
all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno  ai  sensi
dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018,  n.  121,  i
permessi  di  cui  all'articolo  30-ter,  quando   ne   ricorrono   i
presupposti, possono  essere  concessi  anche  in  deroga  ai  limiti
temporali indicati dai commi uno e due dell'articolo 30-ter. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 non  si  applica  ai  soggetti
condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis  della
legge 26 luglio 1975, n. 354 e  dagli  articoli  572  e  612-bis  del
codice penale e,  rispetto  ai  delitti  commessi  per  finalita'  di
terrorismo,  anche  internazionale,  o   di   eversione   dell'ordine
democratico mediante il compimento di atti di violenza e  ai  delitti
di  cui  agli  articoli  416-bis  del  codice  penale,   o   commessi
avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni  in  esso  previste,
anche nel caso in cui i condannati abbiano gia' espiato la  parte  di
pena relativa ai predetti delitti quando,  in  caso  di  cumulo,  sia
stata accertata dal giudice della  cognizione  o  dell'esecuzione  la
connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b  e  c,  del
codice di procedura penale tra i reati la cui pena e' in esecuzione.