Art. 30. 
 
         (Disposizioni in materia di detenzione domiciliare) 
 
  1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e  4  dell'articolo  1
della legge 26 novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020,  la  pena
detentiva e' eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato
o  in  altro  luogo  pubblico  o  privato  di  cura,   assistenza   e
accoglienza,  ove  non  sia  superiore  a  diciotto  mesi,  anche  se
costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi: 
  a)  soggetti   condannati   per   taluno   dei   delitti   indicati
dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e  successive
modificazioni e dagli articoli  572  e  612-bis  del  codice  penale;
rispetto ai delitti  commessi  per  finalita'  di  terrorismo,  anche
internazionale, o di eversione dell'ordine  democratico  mediante  il
compimento di atti di  violenza,  nonche'  ai  delitti  di  cui  agli
articoli 416-bis del codice  penale,  o  commessi  avvalendosi  delle
condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni in esso previste, anche  nel  caso  in
cui i condannati abbiano gia' espiato la parte di  pena  relativa  ai
predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata  accertata  dal
giudice della cognizione o dell'esecuzione la  connessione  ai  sensi
dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c,  del  codice  di  procedura
penale tra i reati la cui pena e' in esecuzione; 
  b) delinquenti abituali, professionali o  per  tendenza,  ai  sensi
degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale; 
  c)  detenuti  che  sono  sottoposti  al  regime   di   sorveglianza
particolare, ai sensi dell'articolo  14-bis  della  legge  26  luglio
1975, n. 354,  salvo  che  sia  stato  accolto  il  reclamo  previsto
dall'articolo 14-ter della medesima legge; 
  d) detenuti che nell'ultimo anno  siano  stati  sanzionati  per  le
infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1,  numeri  18,
19, 20 e 21 del decreto del Presidente  della  Repubblica  30  giugno
2000, n. 230; 
  e) detenuti nei cui confronti, in data  successiva  all'entrata  in
vigore del presente decreto, sia  redatto  rapporto  disciplinare  ai
sensi dell'articolo 81, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui
all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230; 
  f) detenuti privi di un  domicilio  effettivo  e  idoneo  anche  in
funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato. 
  2. Il  magistrato  di  sorveglianza  adotta  il  provvedimento  che
dispone l'esecuzione  della  pena  presso  il  domicilio,  salvo  che
ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. 
  3. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati  la  cui
pena da eseguire  non  e'  superiore  a  sei  mesi  e'  applicata  la
procedura di controllo mediante mezzi elettronici o  altri  strumenti
tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari. 
  4. La procedura di controllo, alla cui applicazione  il  condannato
deve prestare il consenso, viene disattivata quando la  pena  residua
da espiare scende sotto la soglia di sei mesi. 
  5. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria del Ministero della giustizia,  d'intesa  con  il  capo
della Polizia-Direttore Generale della Pubblica  Sicurezza,  adottato
entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del  presente
decreto e periodicamente aggiornato  e'  individuato  il  numero  dei
mezzi  elettronici  e  degli  altri  strumenti  tecnici  da   rendere
disponibili, nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente, che possono essere utilizzati per  l'esecuzione
della pena con le modalita' stabilite dal presente  articolo,  tenuto
conto anche delle emergenze sanitarie rappresentate  dalle  autorita'
competenti.  L'esecuzione  dei  provvedimenti   nei   confronti   dei
condannati per i  quali  e'  necessario  attivare  gli  strumenti  di
controllo indicati avviene progressivamente a  partire  dai  detenuti
che devono scontare la pena residua inferiore. Nel  caso  in  cui  la
pena residua non superi di trenta giorni la  pena  per  la  quale  e'
imposta l'applicazione delle procedure di  controllo  mediante  mezzi
elettronici o altri strumenti tecnici, questi non sono attivati. 
  6. Ai fini dell'applicazione delle pene detentive di cui  al  comma
1,  la  direzione  dell'istituto  penitenziario  puo'   omettere   la
relazione prevista dall'articolo 1, comma 4, della legge 26  novembre
2010, n. 199. La direzione e' in ogni caso tenuta ad attestare che la
pena da  eseguire  non  sia  superiore  a  diciotto  mesi,  anche  se
costituente parte residua di maggior  pena,  che  non  sussistono  le
preclusioni di cui al comma 1  e  che  il  condannato  abbia  fornito
l'espresso consenso alla attivazione delle  procedure  di  controllo,
nonche' a trasmettere il verbale di accertamento  dell'idoneita'  del
domicilio, redatto in via prioritaria dalla polizia penitenziaria  o,
se il condannato e' sottoposto ad un programma di recupero o  intende
sottoporsi ad esso, la documentazione di cui all'articolo  94,  comma
1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. 
  7. Per il  condannato  minorenne  nei  cui  confronti  e'  disposta
l'esecuzione della pena detentiva con le modalita' di cui al comma 1,
l'ufficio servizio sociale minorenni territorialmente  competente  in
relazione al luogo di domicilio, in raccordo con  l'equipe  educativa
dell'istituto penitenziario, provvedera', entro trenta  giorni  dalla
ricevuta  comunicazione  dell'avvenuta  esecuzione  della  misura  in
esame, alla redazione di un programma educativo secondo le  modalita'
indicate dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre  2018,  n.
121, da sottoporre al magistrato di sorveglianza per l'approvazione. 
  8. Restano ferme le ulteriori disposizioni  dell'articolo  1  della
legge 26 novembre 2010, n. 199, ove compatibili. 
  9. Le disposizioni di cui ai  commi  da  1  a  8  si  applicano  ai
detenuti che maturano i presupposti per l'applicazione  della  misura
entro la scadenza del termine indicato nel comma 1.